Published On: 21 Gennaio 2016Categories: Articoli, Diritto civile, Gabriella PiroBy

Giudizi di impugnazione, le conseguenze della mancata integrazione del contraddittorio

La Corte di Cassazione con sentenza n. 891/2016 depositata in data 20 gennaio 2016 è tornata a pronunciarsi sulle conseguenze della mancata integrazione del contraddittorio nei giudizi di impugnazione riguardanti cause inscindibili ex art. 331 c.p.c..

Il principio ribadito dalla Suprema Corte è quello – già affermato con la sentenza n.28223/2008 – della natura perentoria del termine di integrazione del contraddittorio, che comporta l’inammissibilità dell’impugnazione proposta ove non venga rispettato.

Gli Ermellini precisano infatti che la conseguenza di tale omissione “risponde a ragioni di ordine pubblico processuale, né è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva avvenire l’integrazione ovvero derogabile in relazione alle ragioni determinanti l’osservanza del termine assegnato”.

Con la sentenza in commento è infine menzionato il diverso principio affermato con la sentenza delle Sez. Un. 11/06/2010 n. 14124 (secondo cui con riguardo alle cause inscindibili, se l’impugnazione risulta proposta nei confronti di tutti ma la notifica risulti inefficace omessa o inesistente nei confronti di uno o alcuni di essi il principio del giusto processo prevale su quello di ragionevole durata del processo sicché il Giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio e non dichiarare l’impugnazione inammissibile) non ritenendolo tuttavia applicabile al caso di specie.

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Giudizi di impugnazione, le conseguenze della mancata integrazione del contraddittorio

La Corte di Cassazione con sentenza n. 891/2016 depositata in data 20 gennaio 2016 è tornata a pronunciarsi sulle conseguenze della mancata integrazione del contraddittorio nei giudizi di impugnazione riguardanti cause inscindibili ex art. 331 c.p.c..

Il principio ribadito dalla Suprema Corte è quello – già affermato con la sentenza n.28223/2008 – della natura perentoria del termine di integrazione del contraddittorio, che comporta l’inammissibilità dell’impugnazione proposta ove non venga rispettato.

Gli Ermellini precisano infatti che la conseguenza di tale omissione “risponde a ragioni di ordine pubblico processuale, né è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva avvenire l’integrazione ovvero derogabile in relazione alle ragioni determinanti l’osservanza del termine assegnato”.

Con la sentenza in commento è infine menzionato il diverso principio affermato con la sentenza delle Sez. Un. 11/06/2010 n. 14124 (secondo cui con riguardo alle cause inscindibili, se l’impugnazione risulta proposta nei confronti di tutti ma la notifica risulti inefficace omessa o inesistente nei confronti di uno o alcuni di essi il principio del giusto processo prevale su quello di ragionevole durata del processo sicché il Giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio e non dichiarare l’impugnazione inammissibile) non ritenendolo tuttavia applicabile al caso di specie.

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