Diritto civile
Published On: 19 Gennaio 2015Categories: Articoli, Diritto civileBy

Falso testamento, querela possibile anche dopo riconoscimento tacito

Con sentenza n. 27353, depositata in data 23 dicembre 2014 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla possibilità di far valere la falsità di un testamento olografo mediante la querela di falso nel caso in cui in un precedente giudizio, passato in giudicato, vi sia stato il riconoscimento tacito dello stesso.

A tal fine, la Corte di Cassazione ha preliminarmente ricordato il diverso ambito e la diverse finalità che caratterizzano la querela di falso ed il disconoscimento della scrittura privata.

La prima” ricordano gli Ermellini “postula l’esistenza di una scrittura privata riconosciuta, della quale si intende eliminare l’efficacia probatoria attribuitale dall’art. 2702 c.c., mentre l’altro, investendo la stessa provenienza del documento, mira ad impedire che la scrittura privata acquisti detta efficacia, e si risolve in una impugnazione vincolata da forme particolari, volta a negare l’autenticità del documento che si assume contraffatto (Cass. 24-1-2007 n. 1572)”;

Sulla base delle suddette considerazioni, la Suprema Corte ha, dunque, escluso che il giudicato formatosi in un precedente giudizio sul riconoscimento tacito del testamento olografo (in quanto non tempestivamente disconosciuto) possa precludere la querela di falso proposta nei confronti del testamento stesso con un separato giudizio.

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Falso testamento, querela possibile anche dopo riconoscimento tacito

Con sentenza n. 27353, depositata in data 23 dicembre 2014 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla possibilità di far valere la falsità di un testamento olografo mediante la querela di falso nel caso in cui in un precedente giudizio, passato in giudicato, vi sia stato il riconoscimento tacito dello stesso.

A tal fine, la Corte di Cassazione ha preliminarmente ricordato il diverso ambito e la diverse finalità che caratterizzano la querela di falso ed il disconoscimento della scrittura privata.

La prima” ricordano gli Ermellini “postula l’esistenza di una scrittura privata riconosciuta, della quale si intende eliminare l’efficacia probatoria attribuitale dall’art. 2702 c.c., mentre l’altro, investendo la stessa provenienza del documento, mira ad impedire che la scrittura privata acquisti detta efficacia, e si risolve in una impugnazione vincolata da forme particolari, volta a negare l’autenticità del documento che si assume contraffatto (Cass. 24-1-2007 n. 1572)”;

Sulla base delle suddette considerazioni, la Suprema Corte ha, dunque, escluso che il giudicato formatosi in un precedente giudizio sul riconoscimento tacito del testamento olografo (in quanto non tempestivamente disconosciuto) possa precludere la querela di falso proposta nei confronti del testamento stesso con un separato giudizio.

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