
Fallimento, azione di responsabilità: a chi spetta l'onere della prova?
Con la sentenza n. 4911 del 9 aprile 2013 del Tribunale di Milano è stato affermato che “In tema di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società fallita compete al curatore dare la prova dell’esistenza del danno e del nesso di causalità, ma è ammessa la possibilità di un’inversione dell’onere della prova qualora la mancanza o l’irregolare tenuta delle scritture contabili rendano quella prova impossibile, perché in tal caso la citata condotta, integrando la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori, è di per sé idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio della società”.
Pertanto nelle ipotesi in cui il curatore eserciti l’azione di responsabilità a norma dell’art. 146 della legge Fallimentare, viene prevista un’ipotesi di inversione dell’onere della prova nel caso in cui la condotta tenuta dall’organo rappresentativo della società integri addirittura una fattispecie criminosa tale da impedire al curatore la ricostruzione dell’esatta situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa, sulla scorta della quale quantificare il danno subito a seguito della condotta degli amministratori.

Fallimento, azione di responsabilità: a chi spetta l'onere della prova?
Con la sentenza n. 4911 del 9 aprile 2013 del Tribunale di Milano è stato affermato che “In tema di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società fallita compete al curatore dare la prova dell’esistenza del danno e del nesso di causalità, ma è ammessa la possibilità di un’inversione dell’onere della prova qualora la mancanza o l’irregolare tenuta delle scritture contabili rendano quella prova impossibile, perché in tal caso la citata condotta, integrando la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori, è di per sé idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio della società”.
Pertanto nelle ipotesi in cui il curatore eserciti l’azione di responsabilità a norma dell’art. 146 della legge Fallimentare, viene prevista un’ipotesi di inversione dell’onere della prova nel caso in cui la condotta tenuta dall’organo rappresentativo della società integri addirittura una fattispecie criminosa tale da impedire al curatore la ricostruzione dell’esatta situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa, sulla scorta della quale quantificare il danno subito a seguito della condotta degli amministratori.
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