
E’ ammissibile l’opposizione promossa con citazione in materia locatizia?
Con sentenza n. 60/2016 la Suprema Corte si interroga se sia ammissibile o meno un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di canoni di affitto di azienda, come tale soggetta al rito delle locazioni, introdotta con citazione e sulle condizioni per cui la stessa possa ritenersi tempestiva.
Nel caso in esame il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Senigallia, aveva emesso un decreto ingiuntivo per l’omesso pagamento di canoni di affitto di azienda.
L’opposizione, benché introdotta erroneamente con citazione anziché con ricorso, veniva dichiarata tardiva in quanto, sebbene notificata nei quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, la stessa veniva depositata in cancelleria oltre la scadenza di detto termine.
Secondo la Suprema Corte può essere confermato il principio secondo il quale “l’opposizione a decreto ingiuntivo soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all’art. 641 cod. proc. civ., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte (Cass. SS.UU. n. 2714 del 1991; Cass. n. 8014 del 2009)”.

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Con sentenza n. 60/2016 la Suprema Corte si interroga se sia ammissibile o meno un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di canoni di affitto di azienda, come tale soggetta al rito delle locazioni, introdotta con citazione e sulle condizioni per cui la stessa possa ritenersi tempestiva.
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L’opposizione, benché introdotta erroneamente con citazione anziché con ricorso, veniva dichiarata tardiva in quanto, sebbene notificata nei quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, la stessa veniva depositata in cancelleria oltre la scadenza di detto termine.
Secondo la Suprema Corte può essere confermato il principio secondo il quale “l’opposizione a decreto ingiuntivo soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all’art. 641 cod. proc. civ., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte (Cass. SS.UU. n. 2714 del 1991; Cass. n. 8014 del 2009)”.
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