
Donna cade per una buca in strada: la responsabilità è del Comune
Con sentenza n. 15761/2016, depositata in data 29.07 u.s., la Suprema Corte di Cassazione, ponendosi in contrasto con le statuizioni dei due precedenti gradi di giudizio, ha stabilito che sia da considerarsi sussistente la responsabilità dell’Ente amministrativo in tutti quei casi in cui un sinistro sia conseguenza di un assetto stradale “poco curato”.
“L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dal fatto che l’una o l’altra dipendano da scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove possa qualificarsi come abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso e nella causazione dell’evento, ai sensi dell’art. 1227 c.c. (nella specie, la Corte ha sottolineato che il fatto che una strada risulti molto sconnessa, con altre buche e rappezzi non costituisce, di per sé, un’esimente per l’ente pubblico, anche perché un comportamento disattento dell’utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell’imprevedibile)” affermano gli Ermellini.
Nel caso di specie per l’appunto si trattava di una donna, caduta a causa di un’evidente sconnessione del manto stradale, la quale decideva dunque di agire in giudizio al fine di ottenere un giusto risarcimento del danno subito.
A seguito della pronuncia di rigetto della Corte d’Appello di Taranto, sono stati chiamati a pronunciarsi sul caso i Giudici di Piazza Cavour i quali, accogliendo il ricorso, hanno rilevato in capo al Comune una forma di responsabilità ex art. 2051 c.c. ossia la responsabilità per danni da cose in custodia.
In via preliminare la Suprema Corte ha affermato, conformandosi ad un precedente e consolidato orientamento, in virtù del quale la responsabilità degli Enti Pubblici, quali proprietari delle strade, per tutte quelle situazioni di pericolo o di danno derivanti dalla struttura o dalle pertinenze delle strade, sia configurabile come responsabilità per cose in custodia.
Tuttavia i Giudici di legittimità specificano che, ai fini del riconoscimento di tale forma di responsabilità, sia onere del danneggiato provare la sussistenza di un nesso di causalità tra la condizione potenzialmente lesiva della cosa (la strada nel caso di specie) e l’evento dannoso.
Spetta invece al custode, per essere esonerato da tale responsabilità e dunque dall’onere risarcitorio, dimostrare il caso fortuito che abbia portato al verificarsi del danno e che quindi abbia interrotto il nesso di causalità.
Dott. Ettore Salvatore Masullo

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“L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dal fatto che l’una o l’altra dipendano da scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove possa qualificarsi come abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso e nella causazione dell’evento, ai sensi dell’art. 1227 c.c. (nella specie, la Corte ha sottolineato che il fatto che una strada risulti molto sconnessa, con altre buche e rappezzi non costituisce, di per sé, un’esimente per l’ente pubblico, anche perché un comportamento disattento dell’utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell’imprevedibile)” affermano gli Ermellini.
Nel caso di specie per l’appunto si trattava di una donna, caduta a causa di un’evidente sconnessione del manto stradale, la quale decideva dunque di agire in giudizio al fine di ottenere un giusto risarcimento del danno subito.
A seguito della pronuncia di rigetto della Corte d’Appello di Taranto, sono stati chiamati a pronunciarsi sul caso i Giudici di Piazza Cavour i quali, accogliendo il ricorso, hanno rilevato in capo al Comune una forma di responsabilità ex art. 2051 c.c. ossia la responsabilità per danni da cose in custodia.
In via preliminare la Suprema Corte ha affermato, conformandosi ad un precedente e consolidato orientamento, in virtù del quale la responsabilità degli Enti Pubblici, quali proprietari delle strade, per tutte quelle situazioni di pericolo o di danno derivanti dalla struttura o dalle pertinenze delle strade, sia configurabile come responsabilità per cose in custodia.
Tuttavia i Giudici di legittimità specificano che, ai fini del riconoscimento di tale forma di responsabilità, sia onere del danneggiato provare la sussistenza di un nesso di causalità tra la condizione potenzialmente lesiva della cosa (la strada nel caso di specie) e l’evento dannoso.
Spetta invece al custode, per essere esonerato da tale responsabilità e dunque dall’onere risarcitorio, dimostrare il caso fortuito che abbia portato al verificarsi del danno e che quindi abbia interrotto il nesso di causalità.
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