Diritto amministrativo
Published On: 11 Ottobre 2014Categories: Articoli, Diritto amministrativoBy

Divieto di sosta su strisce pedonali, l’ausiliario del traffico può fare la multa?

Con sentenza n. 21268/2014 la Corte di Cassazione si è trovata ad affrontare il caso di un ausiliare del traffico che aveva contestato ad una Signora la sosta dell’autovettura sulla zona pedonale.

Secondo la normativa vigente agli ausiliari del traffico è riconosciuto il potere di prevenire ed accertare infrazioni al codice della strada in alcune ipotesi tassative.

Una prima ipotesi è costituita dalle infrazioni concernenti la sosta di autoveicoli nelle aree soggette a concessione di parcheggio, in ordine alla quale le funzioni di prevenzione ed accertamento possono essere svolte dagli stessi dipendenti della società concessionaria.

Una seconda, concernente la sosta nell’ambito del territorio del Comune, nella quale le funzioni di prevenzione ed accertamento delle relative infrazioni sono attribuite ai dipendenti comunali.

Una terza, si riferisce agli ispettori delle aziende di trasporto pubblico urbano, ai quali è conferito il controllo della sosta non solo sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, ma anche nell’intero territorio comunale.

Nel caso di specie la Cassazione evidenzia che agli ausiliari dipendenti comunali non sono applicabili i limiti fissati per i dipendenti delle società concessionarie, di tal ché il potere di accertamento  delle infrazioni in materia di sosta si applica su tutto il territorio del Comune.

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Divieto di sosta su strisce pedonali, l’ausiliario del traffico può fare la multa?

Con sentenza n. 21268/2014 la Corte di Cassazione si è trovata ad affrontare il caso di un ausiliare del traffico che aveva contestato ad una Signora la sosta dell’autovettura sulla zona pedonale.

Secondo la normativa vigente agli ausiliari del traffico è riconosciuto il potere di prevenire ed accertare infrazioni al codice della strada in alcune ipotesi tassative.

Una prima ipotesi è costituita dalle infrazioni concernenti la sosta di autoveicoli nelle aree soggette a concessione di parcheggio, in ordine alla quale le funzioni di prevenzione ed accertamento possono essere svolte dagli stessi dipendenti della società concessionaria.

Una seconda, concernente la sosta nell’ambito del territorio del Comune, nella quale le funzioni di prevenzione ed accertamento delle relative infrazioni sono attribuite ai dipendenti comunali.

Una terza, si riferisce agli ispettori delle aziende di trasporto pubblico urbano, ai quali è conferito il controllo della sosta non solo sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, ma anche nell’intero territorio comunale.

Nel caso di specie la Cassazione evidenzia che agli ausiliari dipendenti comunali non sono applicabili i limiti fissati per i dipendenti delle società concessionarie, di tal ché il potere di accertamento  delle infrazioni in materia di sosta si applica su tutto il territorio del Comune.

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