Diritto di famiglia
Published On: 26 Gennaio 2015Categories: Articoli, Diritto di famigliaBy

Diritto di visita del familiare e volontà del minore, la sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 752/15, depositata il 19 gennaio, è tornata ad affrontare il tema della valutazione della capacità di discernimento dei minorenni all’interno delle vicende processuali che li riguardano.

Il caso trae origine dal ricorso proposto da una donna avverso la sentenza della Corte d’Appello che, confermando la pronuncia di primo grado, non ha riconosciuto il suo diritto di visita della nipote, in conseguenza delle dichiarazioni che la minore stessa aveva rilasciato nel corso del giudizio in fase di ascolto.

I giudici della Suprema Corte hanno confermato la bontà del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello nell’emanare il provvedimento poi impugnato e in forza del quale si assumeva che il dato dell’età della minore non è sufficiente a mettere in discussione l’attendibilità delle dichiarazioni fatte dalla stessa: non è stata data prova dell’esistenza di suggestioni o/e manipolazioni tali da rendere inattendibili le dichiarazioni rese dalla minore.

Si deve pertanto avere riguardo unicamente delle risultanze probatorie, che nel caso di specie avevano portato ad una valutazione positiva delle doti di percezione intellettiva e di sensibilità della minore.

Pertanto, a prevalere sul diritto di visita del familiare prevale il diritto del minore ad una crescita serena.

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Diritto di visita del familiare e volontà del minore, la sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 752/15, depositata il 19 gennaio, è tornata ad affrontare il tema della valutazione della capacità di discernimento dei minorenni all’interno delle vicende processuali che li riguardano.

Il caso trae origine dal ricorso proposto da una donna avverso la sentenza della Corte d’Appello che, confermando la pronuncia di primo grado, non ha riconosciuto il suo diritto di visita della nipote, in conseguenza delle dichiarazioni che la minore stessa aveva rilasciato nel corso del giudizio in fase di ascolto.

I giudici della Suprema Corte hanno confermato la bontà del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello nell’emanare il provvedimento poi impugnato e in forza del quale si assumeva che il dato dell’età della minore non è sufficiente a mettere in discussione l’attendibilità delle dichiarazioni fatte dalla stessa: non è stata data prova dell’esistenza di suggestioni o/e manipolazioni tali da rendere inattendibili le dichiarazioni rese dalla minore.

Si deve pertanto avere riguardo unicamente delle risultanze probatorie, che nel caso di specie avevano portato ad una valutazione positiva delle doti di percezione intellettiva e di sensibilità della minore.

Pertanto, a prevalere sul diritto di visita del familiare prevale il diritto del minore ad una crescita serena.

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