Diritto civile
Published On: 9 Gennaio 2015Categories: Articoli, Diritto civileBy

Diritto di critica, legittimità e limiti

Con sentenza n. 22977/2014 il Tribunale di Roma si trova a dover valutare la portata diffamatoria di opinioni espresse in un blog.

Nel caso di specie la Corte ritiene che le dichiarazioni siano scriminate dal legittimo esercizio del diritto di critica anche politica ex artt. 51 c.p. e 21 Cost..

Il diritto di critica, infatti, non consiste nella narrazione dei fatti, ma nell’espressione di giudizi, di opinioni e di valutazioni, che si fondano su di un’interpretazione dei fatti e dei comportamenti e dunque si risolve in una valutazione soggettiva.

Esercitando tale diritto si mira, dunque, non già ad informare ma, appunto, a giudicare ed ad esporre ai fruitori del proprio messaggio il proprio punto di vista (Cfr. Cass. 22.02.2002 n. 15174).

Nel caso di specie il Tribunale ha ravvisato la sussistenza di tutti le condizioni per il legittimo esercizio del diritto di critica ossia: la verità della notizia pubblicata, l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. «pertinenza») e la c.d. «continenza», ossia la correttezza formale nell’esposizione (cfr., ex multis, da ultimo, Cass. pen., sez. V, 18 febbraio 2004 n. 11920, in Diritto e giustizia, 2004, n. 23, p. 102).

Considerato, quindi, il ruolo istituzionale dei protagonisti, la risonanza che la vicenda ha avuto nell’opinione pubblica, il fatto ancora che le circostanze riportate siano tutte vere e che, infine, la forma utilizzata, seppur alle volte aspra e pungente, appaia del tutto legittima, ritenuto tutto ciò il Giudice ha concluso escludendo la portata diffamatoria delle opinioni espresse sulla rete.

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Diritto di critica, legittimità e limiti

Con sentenza n. 22977/2014 il Tribunale di Roma si trova a dover valutare la portata diffamatoria di opinioni espresse in un blog.

Nel caso di specie la Corte ritiene che le dichiarazioni siano scriminate dal legittimo esercizio del diritto di critica anche politica ex artt. 51 c.p. e 21 Cost..

Il diritto di critica, infatti, non consiste nella narrazione dei fatti, ma nell’espressione di giudizi, di opinioni e di valutazioni, che si fondano su di un’interpretazione dei fatti e dei comportamenti e dunque si risolve in una valutazione soggettiva.

Esercitando tale diritto si mira, dunque, non già ad informare ma, appunto, a giudicare ed ad esporre ai fruitori del proprio messaggio il proprio punto di vista (Cfr. Cass. 22.02.2002 n. 15174).

Nel caso di specie il Tribunale ha ravvisato la sussistenza di tutti le condizioni per il legittimo esercizio del diritto di critica ossia: la verità della notizia pubblicata, l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. «pertinenza») e la c.d. «continenza», ossia la correttezza formale nell’esposizione (cfr., ex multis, da ultimo, Cass. pen., sez. V, 18 febbraio 2004 n. 11920, in Diritto e giustizia, 2004, n. 23, p. 102).

Considerato, quindi, il ruolo istituzionale dei protagonisti, la risonanza che la vicenda ha avuto nell’opinione pubblica, il fatto ancora che le circostanze riportate siano tutte vere e che, infine, la forma utilizzata, seppur alle volte aspra e pungente, appaia del tutto legittima, ritenuto tutto ciò il Giudice ha concluso escludendo la portata diffamatoria delle opinioni espresse sulla rete.

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