Diritto penale
Published On: 3 Marzo 2014Categories: Articoli, Diritto PenaleBy

Dichiarazioni parlamentari: ecco i casi in cui vale l'immunità

Con sentenza n. 3754/2014 il Tribunale di Roma, confermando un orientamento oramai consolidato della Cassazione, ha rigettato la domanda di risarcimento danni per il presunto contenuto diffamatorio di un video diffuso sul sito internet YouTube, in quanto sono considerate opinioni insindacabili, e, quindi, coperte da immunità, non solo quelle espresse nella sede del Parlamento nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ma anche le manifestazioni o esternazioni extra moenia del parlamentare, purché sussista corrispondenza tra le prime e le seconde ossia qualora si riscontri l’identità sostanziale di contenuto, al di là della puntuale coincidenza testuale, fra l’opinione espressa in sede parlamentare e quella manifestata nella sede “esterna”.

In particolare il Tribunale ha rilevato che l’esimente di cui all’art. 68 Cost. è applicabile quando la condotta incriminata sia posta in essere dal soggetto uti homo publicus e, quindi, per fini e motivazioni non di carattere personale nonché quando l’attività compiuta sia oggettivamente definibile “di funzione parlamentare” ossia rappresenti l’utile veicolo del confronto politico-parlamentare.

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Dichiarazioni parlamentari: ecco i casi in cui vale l'immunità

Con sentenza n. 3754/2014 il Tribunale di Roma, confermando un orientamento oramai consolidato della Cassazione, ha rigettato la domanda di risarcimento danni per il presunto contenuto diffamatorio di un video diffuso sul sito internet YouTube, in quanto sono considerate opinioni insindacabili, e, quindi, coperte da immunità, non solo quelle espresse nella sede del Parlamento nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ma anche le manifestazioni o esternazioni extra moenia del parlamentare, purché sussista corrispondenza tra le prime e le seconde ossia qualora si riscontri l’identità sostanziale di contenuto, al di là della puntuale coincidenza testuale, fra l’opinione espressa in sede parlamentare e quella manifestata nella sede “esterna”.

In particolare il Tribunale ha rilevato che l’esimente di cui all’art. 68 Cost. è applicabile quando la condotta incriminata sia posta in essere dal soggetto uti homo publicus e, quindi, per fini e motivazioni non di carattere personale nonché quando l’attività compiuta sia oggettivamente definibile “di funzione parlamentare” ossia rappresenti l’utile veicolo del confronto politico-parlamentare.

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