Diritto civile
Published On: 4 Aprile 2015Categories: Articoli, Diritto civileBy

Destinatario irreperibile: il perfezionamento della notifica con deposito in Comune

Nello specifico la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5999 del 24 febbraio 2015 e depositata in data 26 marzo 2015, ha accolto il ricorso depositato cassando la sentenza impugnata, osservando che la notifica, nel caso di specie di decreto ingiuntivo opposto, si deve considerare perfezionata per il destinatario decorsi 10 giorni dall’invio della raccomandata c.d. informativa da parte del notificante, quando il primo tentativo di notifica non è andato a buon fine.

La corte territoriale ha infatti rigettato l’opposizione proposta avverso il suddetto decreto ingiuntivo, perché ha ritenuto decorso il termine di 40 giorni per l’opposizione dalla notifica del decreto, considerando perfezionata tale notifica con il secondo tentativo effettuato con deposito di copia dell’atto presso il Comune e la conseguente affissione di avviso di deposito all’abitazione del destinatario.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’intimato e cassato la sentenza impugnata, richiamando espressamente la sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010, che ha dichiarato illegittimo l’art. 140 c.p.c. e nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento comunque decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

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Destinatario irreperibile: il perfezionamento della notifica con deposito in Comune

Nello specifico la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5999 del 24 febbraio 2015 e depositata in data 26 marzo 2015, ha accolto il ricorso depositato cassando la sentenza impugnata, osservando che la notifica, nel caso di specie di decreto ingiuntivo opposto, si deve considerare perfezionata per il destinatario decorsi 10 giorni dall’invio della raccomandata c.d. informativa da parte del notificante, quando il primo tentativo di notifica non è andato a buon fine.

La corte territoriale ha infatti rigettato l’opposizione proposta avverso il suddetto decreto ingiuntivo, perché ha ritenuto decorso il termine di 40 giorni per l’opposizione dalla notifica del decreto, considerando perfezionata tale notifica con il secondo tentativo effettuato con deposito di copia dell’atto presso il Comune e la conseguente affissione di avviso di deposito all’abitazione del destinatario.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’intimato e cassato la sentenza impugnata, richiamando espressamente la sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010, che ha dichiarato illegittimo l’art. 140 c.p.c. e nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento comunque decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

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