Diritto fallimentare
Published On: 1 Ottobre 2013Categories: Articoli, Diritto fallimentare

“Decreto del Fare”: le nuove norme sul concordato preventivo

Con il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 il Governo, alla luce delle numerosissime domande di concordato preventivo “con riserva” presentate negli ultimi mesi e non seguite dal deposito della proposta di concordato e dal piano nel termine stabilito, ha ritenuto opportuno intervenire sulla disciplina del concordato con riserva, soprattutto per evitare che le imprese in stato di crisi ne facciano un uso “abusivo” volto ad ottenere la protezione dalle azioni esecutive e dalle azioni cautelari sul patrimonio, che tale procedura concorsuale garantisce.

A tal fine, l’art. 82 del Decreto in oggetto, in vigore dal 22 giugno 2013 (convertito nella Legge 98 del 9 agosto 2013), ha introdotto:

  • l’obbligo per l’imprenditore di depositare insieme alla domanda “con riserva” di ammissione al concordato preventivo un elenco nominativo dei creditori indicando i rispettivi crediti, per rendere trasparente sin da subito la massa passiva.
  • l’obbligo per l’imprenditore di informare il Tribunale sulla gestione finanziaria dell’impresa e sull’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, con periodicità almeno mensile. La situazione finanziaria dell’impresa comunicata dall’imprenditore è pubblicata, entro il giorno successivo, nel registro delle imprese a cura del cancelliere.
  • la facoltà del Tribunale di nominare, nel decreto che dispone il termine entro cui l’imprenditore dovrà integrare la domanda, un commissario giudiziale con il compito di esaminare le scritture contabili e vigilare sulla condotta del creditore. Qualora il commissario giudiziale accerti la sussistenza dei fatti indicati all’art. 173 L.F. (occultamento o dissimulazione dell’attivo, omessa denuncia dolosa di crediti, altri atti in frode ai creditori), ne informa il Tribunale che, verificata la sussistenza della condotta, dichiara l’improcedibilità della domanda di concordato, dispone l’immediata cancellazione degli effetti protettivi che la stessa comporta e, ricorrendone i presupposti (istanza del pubblico ministero, o di uno o più creditori, e altri presupposti previsti dalla legge), procede alla dichiarazione di fallimento.

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Published On: 1 Ottobre 2013Categories: Articoli, Diritto fallimentareBy

“Decreto del Fare”: le nuove norme sul concordato preventivo

Con il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 il Governo, alla luce delle numerosissime domande di concordato preventivo “con riserva” presentate negli ultimi mesi e non seguite dal deposito della proposta di concordato e dal piano nel termine stabilito, ha ritenuto opportuno intervenire sulla disciplina del concordato con riserva, soprattutto per evitare che le imprese in stato di crisi ne facciano un uso “abusivo” volto ad ottenere la protezione dalle azioni esecutive e dalle azioni cautelari sul patrimonio, che tale procedura concorsuale garantisce.

A tal fine, l’art. 82 del Decreto in oggetto, in vigore dal 22 giugno 2013 (convertito nella Legge 98 del 9 agosto 2013), ha introdotto:

  • l’obbligo per l’imprenditore di depositare insieme alla domanda “con riserva” di ammissione al concordato preventivo un elenco nominativo dei creditori indicando i rispettivi crediti, per rendere trasparente sin da subito la massa passiva.
  • l’obbligo per l’imprenditore di informare il Tribunale sulla gestione finanziaria dell’impresa e sull’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, con periodicità almeno mensile. La situazione finanziaria dell’impresa comunicata dall’imprenditore è pubblicata, entro il giorno successivo, nel registro delle imprese a cura del cancelliere.
  • la facoltà del Tribunale di nominare, nel decreto che dispone il termine entro cui l’imprenditore dovrà integrare la domanda, un commissario giudiziale con il compito di esaminare le scritture contabili e vigilare sulla condotta del creditore. Qualora il commissario giudiziale accerti la sussistenza dei fatti indicati all’art. 173 L.F. (occultamento o dissimulazione dell’attivo, omessa denuncia dolosa di crediti, altri atti in frode ai creditori), ne informa il Tribunale che, verificata la sussistenza della condotta, dichiara l’improcedibilità della domanda di concordato, dispone l’immediata cancellazione degli effetti protettivi che la stessa comporta e, ricorrendone i presupposti (istanza del pubblico ministero, o di uno o più creditori, e altri presupposti previsti dalla legge), procede alla dichiarazione di fallimento.

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