Locazioni e condominio
Published On: 26 Novembre 2013Categories: ArticoliBy

Contratto d'affitto scaduto: quando si configura l'illecito aquilano

L’occupazione abusiva di un immobile altrui, determinata dall’intervenuta cessazione di un contratto di comodato, integra gli estremi di un illecito aquilano e determina, oltre alla restituzione immediata dell’unità immobiliare, anche il risarcimento del danno in favore del proprietario.

Trattandosi di bene produttivo, quale è un cespite immobiliare, il danno deve intendersi infatti in re ipsa. Lo ha affermato il Tribunale di Milano con sentenza n. 9907/2013, relativa al caso di un mancato rilascio di un’abitazione alla scadenza del contratto di comodato stipulato con il proprietario dell’immobile.

I giudici milanesi, con riferimento alla determinazione del danno, poiché questo discende dalla perdita della disponibilità del bene e dalla conseguente impossibilità di conseguire l’utilità dello stesso, hanno infatti ritenuto che «non sia necessaria la dimostrazione del concreto pregiudizio subito, in termini di perdita dell’opportunità di locare l’immobile, con riferimento a concrete proposte ricevute da potenziali locatari».

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Contratto d'affitto scaduto: quando si configura l'illecito aquilano

L’occupazione abusiva di un immobile altrui, determinata dall’intervenuta cessazione di un contratto di comodato, integra gli estremi di un illecito aquilano e determina, oltre alla restituzione immediata dell’unità immobiliare, anche il risarcimento del danno in favore del proprietario.

Trattandosi di bene produttivo, quale è un cespite immobiliare, il danno deve intendersi infatti in re ipsa. Lo ha affermato il Tribunale di Milano con sentenza n. 9907/2013, relativa al caso di un mancato rilascio di un’abitazione alla scadenza del contratto di comodato stipulato con il proprietario dell’immobile.

I giudici milanesi, con riferimento alla determinazione del danno, poiché questo discende dalla perdita della disponibilità del bene e dalla conseguente impossibilità di conseguire l’utilità dello stesso, hanno infatti ritenuto che «non sia necessaria la dimostrazione del concreto pregiudizio subito, in termini di perdita dell’opportunità di locare l’immobile, con riferimento a concrete proposte ricevute da potenziali locatari».

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