
Concordato preventivo, la sentenza del Tribunale di Crotone sul termine deposito documenti
In materia di concordato preventivo l’art. 162 della Legge Fallimentare prevede che il Tribunale – nel corso della verifica dei presupposti occorrenti per l’apertura della procedura concordataria – possa concedere al proponente il concordato un termine non superiore a quindici giorni per integrare la documentazione o la proposta.
Tuttavia la facoltà di chiedere la concessione del suddetto termine non può essere utilizzata dal proponente il concordato al fine di depositare documentazione che invece, a norma di legge, avrebbe dovuto produrre ab origine e a corredo del ricorso finalizzato all’ammissione alla procedura concordataria.
Con la sentenza in commento il Tribunale di Crotone ha ribadito ulteriormente l’importante principio secondo cui “Il termine di cui all’articolo 162, comma 2, L.F., che il tribunale può concedere al debitore per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, può essere utilizzato per provvedere ad una integrazione documentale ma non per supplire ad una carenza iniziale del corredo documentale che deve accompagnare il ricorso per concordato preventivo il quale deve essere sin dall’origine corredato della documentazione prescritta”.
Pertanto il tardivo deposito della documentazione che per legge deve accompagnare il deposito del ricorso introduttivo – anche se avvenuta nel termine concesso a norma dell’art. 162 della Legge Fallimentare – comporterà in ogni caso l’improcedibilità della domanda di ammissione alla procedura concordataria.

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In materia di concordato preventivo l’art. 162 della Legge Fallimentare prevede che il Tribunale – nel corso della verifica dei presupposti occorrenti per l’apertura della procedura concordataria – possa concedere al proponente il concordato un termine non superiore a quindici giorni per integrare la documentazione o la proposta.
Tuttavia la facoltà di chiedere la concessione del suddetto termine non può essere utilizzata dal proponente il concordato al fine di depositare documentazione che invece, a norma di legge, avrebbe dovuto produrre ab origine e a corredo del ricorso finalizzato all’ammissione alla procedura concordataria.
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