Concordato preventivo con cessione dei beni cosiddetti “chiusi”
Il Tribunale fallimentare, in una proposta di Concordato Preventivo in cui l’azienda era stata già oggetto di affitto con previsione del diritto di opzione in favore dell’affittuario per l’acquisto della stessa, ha ritenuto che “le modalità realizzative dell’affitto di azienda e del successivo perfezionamento della vendita a seguito del già espresso diritto di opzione da parte dell’acquirente… comportano la inammissibilità della proposta poiché il liquidatore non può essere vincolato sino al punto di annullare ogni tipo di autonomia nella liquidazione della stessa”.
Il ragionamento seguito dal Tribunale è assolutamente censurabile poiché mal interpreta il disposto di cui all’art.182 Legge Fallimentare che al suo primo comma dispone “se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione” facendo salva la possibilità che la proposta concordataria, pur prevedendo la cessione dei beni, non esiga in concreto lo svolgimento di alcuna attività liquidatoria.
Nel caso di concordati con cessione dei beni c.d. chiusi (in cui nella proposta sia stato già individuato il cessionario, il prezzo e quant’altro utile al trasferimento a terzi dei beni del debitore) non si può configurare un concordato con cessione di beni tale da richiedere la nomina di un liquidatore e del comitato dei creditori nonché l’autorizzazione di questo organo per la vendita in quanto non vi è una vera e propria cessione da attuare in termini di mandato conferito al liquidatore che gestisca e liquidi i beni del debitore (come normalmente avviene nel concordato con cessione di beni) poiché il compito dell’eventuale liquidatore sarebbe soltanto quello di dare esecuzione ad accordi già raggiunti stipulando i contratti attuativi.
Commento al decreto di inammissibilità del Tribunale Fallimentare di Roma del 24.05.2012
Sergio Scicchitano
Concordato preventivo con cessione dei beni cosiddetti “chiusi”
Il Tribunale fallimentare, in una proposta di Concordato Preventivo in cui l’azienda era stata già oggetto di affitto con previsione del diritto di opzione in favore dell’affittuario per l’acquisto della stessa, ha ritenuto che “le modalità realizzative dell’affitto di azienda e del successivo perfezionamento della vendita a seguito del già espresso diritto di opzione da parte dell’acquirente… comportano la inammissibilità della proposta poiché il liquidatore non può essere vincolato sino al punto di annullare ogni tipo di autonomia nella liquidazione della stessa”.
Il ragionamento seguito dal Tribunale è assolutamente censurabile poiché mal interpreta il disposto di cui all’art.182 Legge Fallimentare che al suo primo comma dispone “se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione” facendo salva la possibilità che la proposta concordataria, pur prevedendo la cessione dei beni, non esiga in concreto lo svolgimento di alcuna attività liquidatoria.
Nel caso di concordati con cessione dei beni c.d. chiusi (in cui nella proposta sia stato già individuato il cessionario, il prezzo e quant’altro utile al trasferimento a terzi dei beni del debitore) non si può configurare un concordato con cessione di beni tale da richiedere la nomina di un liquidatore e del comitato dei creditori nonché l’autorizzazione di questo organo per la vendita in quanto non vi è una vera e propria cessione da attuare in termini di mandato conferito al liquidatore che gestisca e liquidi i beni del debitore (come normalmente avviene nel concordato con cessione di beni) poiché il compito dell’eventuale liquidatore sarebbe soltanto quello di dare esecuzione ad accordi già raggiunti stipulando i contratti attuativi.
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