Comproprietà bene condominiale, se non è in discussione litisconsorzio non necessario
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21685, depositata il 14 ottobre 2014 torna a pronunciarsi in tema di contraddittorio nelle cause relative al condominio di edifici.
Nel caso sottoposto all’attenzione dei Giudici di Piazza Cavour, un condomino veniva citato in giudizio dall’amministratore di condominio al fine di ottenere la condanna dello stesso alla rimozione delle opere realizzate illegittimamente su alcune parti comuni dell’edificio.
I giudici di primo e secondo grado accolgono la domanda proposta dal condominio.
Il condomino, quindi, ricorre in cassazione lamentando, tra l’altro, “la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. e la conseguente nullità dell’intero procedimento e delle sentenze di primo e secondo grado, non essendo stata notificata la citazione introduttiva a cinque comproprietarie di appartamenti siti nella palazzina condominiale”.
A parere della Corte di Cassazione il motivo, anche alla luce del principio recentemente enunciato dalla Sezioni Unite, non può essere accolto (Cass. Sez. Un. 13-11-2013 n. 25454)..
Ed infatti, si legge nel provvedimento, “in tema di condominio negli edifici, qualora un condomino agisca per l’accertamento della natura condominiale di un bene, non occorre integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condomini, se il convenuto, come nel caso in esame, eccepisca la proprietà esclusiva, senza formulare, tuttavia, un’apposita domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione – con finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato- la comproprietà degli altri soggetti”.
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