Diritto civile
Published On: 11 Dicembre 2013Categories: Articoli, Diritto civile, Locazioni e condominioBy

Clausola risolutiva contratto locazione: quando viene meno l'obbligo di pagare l'affitto

Con sentenza n. 25743/2013 la Cassazione affronta la questione degli effetti della clausola risolutiva espressa sul contratto di locazione. È sottoposto al vaglio della Suprema Corte il caso di una locatrice che si è avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto di locazione per comunicare l’intervenuta risoluzione del rapporto.

Secondo gli Ermellini l’azione di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., tende ad una pronuncia dichiarativa, perché implica l’accertamento dell’inadempienza, con la conseguenza che non ha l’idoneità, con riferimento all’art. 282 c.p.c., all’efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato (Cass. 7369 del 2009).

Pertanto fino al momento della definitività della sentenza di accertamento – che in quanto tale deve acquisire quel grado di stabilità che si identifica con il giudicato formale (art. 324 c.p.c.), in funzione di quello sostanziale (art. 2909 c.c.) – il rapporto contrattuale permane e con esso, nel caso di contratto a prestazioni corrispettive, l’obbligo del conduttore di continuare a corrispondere il canone.

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Clausola risolutiva contratto locazione: quando viene meno l'obbligo di pagare l'affitto

Con sentenza n. 25743/2013 la Cassazione affronta la questione degli effetti della clausola risolutiva espressa sul contratto di locazione. È sottoposto al vaglio della Suprema Corte il caso di una locatrice che si è avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto di locazione per comunicare l’intervenuta risoluzione del rapporto.

Secondo gli Ermellini l’azione di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., tende ad una pronuncia dichiarativa, perché implica l’accertamento dell’inadempienza, con la conseguenza che non ha l’idoneità, con riferimento all’art. 282 c.p.c., all’efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato (Cass. 7369 del 2009).

Pertanto fino al momento della definitività della sentenza di accertamento – che in quanto tale deve acquisire quel grado di stabilità che si identifica con il giudicato formale (art. 324 c.p.c.), in funzione di quello sostanziale (art. 2909 c.c.) – il rapporto contrattuale permane e con esso, nel caso di contratto a prestazioni corrispettive, l’obbligo del conduttore di continuare a corrispondere il canone.

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