Certificato di conformità edilizia e agibilità, organi comunali legittimati a verificare sussistenza requisiti
La recente Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce, n. 295 del 07/02/2013, torna sul problema del rapporto tra certificato di agibilità e conformità urbanistica-edilizia.
Come è noto, secondo gli artt. 24 e 25 del D.P.R. n. 380 del 2001, il certificato di abitabilità delle costruzioni costituisce un’attestazione da parte dei competenti uffici tecnici comunali in ordine alla sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti tecnologici in essi installati, alla stregua della normativa vigente.
Di conseguenza ai fini del rilascio del certificato di agibilità è assolutamente necessaria la conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie e non solo la rispondenza del fabbricato ai requisiti igienico-sanitari.
Ecco perché, secondo la giurisprudenza prevalente, gli organi comunali competenti sono legittimati a svolgere ogni indagine utile ad accertare e verificare la sussistenza.
Ne deriva la legittimità, in via generale, dello svolgimento da parte degli organi comunali competenti di ogni indagine utile al fine di effettuare una consapevole valutazione sulla sussistenza delle surriferite condizioni, soprattutto quando in un edificio siano state realizzate modifiche strutturali (cfr., in argomento, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 16 marzo 2011 n. 740), che implichino un nuovo o diverso uso degli spazi.
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