Cassazione: sì al danno esistenziale anche in assenza del biologico
La mancanza di danno biologico non esclude la configurabilità in astratto di un danno morale soggettivo (da sofferenza interiore) e di un danno dinamico-relazionale quale conseguenza, autonoma, della lesione medicalmente accertabile, che si colloca e si dipana nella sfera dinamico-relazionale del soggetto.
Lo afferma la Suprema Corte di Cassazione che in materia di risarcibilità di danni ed in particolare del danno alla vita di relazione, dopo le famose sentenze del 2010 che avevano messo in discussione questa voce di danno, arriva a stabilire con la sentenza n. 531/2014 che il pregiudizio esistenziale può essere liquidato anche in assenza di danno biologico.
Secondo gli Ermellini il giudice è quindi tenuto a riconoscere il risarcimento alla famiglia della vittima quando l’incidente, che nella fattispecie era avvenuto sul lavoro, ha alterato profondamente l’assetto dei rapporti personali.
Sul punto, i Giudici di legittimità, le espressioni «danno esistenziale» e «danno biologico» non esprimono distinte categorie di danno, trattandosi nello specifico di locuzioni meramente descrittive dell’unica categoria di danno, che è quella del danno non patrimoniale, da identificarsi nel danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica.
In sostanza il danno non patrimoniale non è suscettibile di suddivisione in sottocategorie. Difatti il riferimento a determinati tipi di pregiudizio (es. danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze puramente descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno non patrimoniale, che è e rimane un unicum.
Con questa sentenza i Giudici di Piazza Cavour hanno portato ad una significativa nuova riapertura circa il dibattito sul danno alla vita di relazione o esistenziale che dir si voglia, che «la mancanza di danno biologico non esclude la configurabilità in astratto di un danno morale soggettivo (da sofferenza interiore) e di un danno dinamico-relazionale, quale conseguenza, autonoma, della lesione medicalmente accertabile, che si colloca e si dipana nella sfera dinamico-relazionale del soggetto».
E, nel caso in cui il fatto lesivo abbia profondamente alterato il complessivo assetto dei rapporti personali all’interno della famiglia, provocando «sconvolgimento nelle abitudini di vita del genitore in relazione all’esigenza di provvedere perennemente agli ordinari bisogni del figlio, sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti, deve senz’altro trovare ristoro nell’ambito della tutela ulteriore apprestata dall’art. 2059 cod. civ. in caso di lesione di un interesse della persona costituzionalmente protetto».
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La mancanza di danno biologico non esclude la configurabilità in astratto di un danno morale soggettivo (da sofferenza interiore) e di un danno dinamico-relazionale quale conseguenza, autonoma, della lesione medicalmente accertabile, che si colloca e si dipana nella sfera dinamico-relazionale del soggetto.
Lo afferma la Suprema Corte di Cassazione che in materia di risarcibilità di danni ed in particolare del danno alla vita di relazione, dopo le famose sentenze del 2010 che avevano messo in discussione questa voce di danno, arriva a stabilire con la sentenza n. 531/2014 che il pregiudizio esistenziale può essere liquidato anche in assenza di danno biologico.
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Sul punto, i Giudici di legittimità, le espressioni «danno esistenziale» e «danno biologico» non esprimono distinte categorie di danno, trattandosi nello specifico di locuzioni meramente descrittive dell’unica categoria di danno, che è quella del danno non patrimoniale, da identificarsi nel danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica.
In sostanza il danno non patrimoniale non è suscettibile di suddivisione in sottocategorie. Difatti il riferimento a determinati tipi di pregiudizio (es. danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze puramente descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno non patrimoniale, che è e rimane un unicum.
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