Diritto civile
Published On: 14 Marzo 2015Categories: Articoli, Diritto civileBy

Auto sprofonda in una buca, c'è responsabilità del guidatore?

Con sentenza n. 4661/2015 la Corte di Cassazione si è trovata a dover valutare la responsabilità o meno di un automobilista sprofondato con la sua auto in una buca non segnalata piena d’acqua a causa della forte pioggia.

La Cassazione ritiene, nel caso di specie, di confermare le conclusioni della Corte di Appello in punto di esclusiva responsabilità del conducente per il fatto dannoso giacché lo stesso, pur avendo percepito l’esistenza di un’enorme massa d’acqua sulla strada, non fermava la marcia della propria auto.

Secondo la Corte, infatti, anche in caso di applicazione delle norme in tema di obbligo di custodia di cui all’art. 2051 c.c., sussiste un dovere di cautela da parte del conducente per superare la situazione di pericolo al fine di escludere una sua qualsiasi responsabilità nella determinazione dell’evento (sentenza 17 ottobre 2013, n. 23584; sentenza 5 dicembre 2008, n. 28811; sentenza 26 maggio 2014, n. 11661).

Del resto ove l’utente danneggiato abbia la concreta possibilità di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo, si richiede allo stesso un maggior grado di attenzione nella sua condotta (sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919 e 20 gennaio 2014, n. 999).

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Auto sprofonda in una buca, c'è responsabilità del guidatore?

Con sentenza n. 4661/2015 la Corte di Cassazione si è trovata a dover valutare la responsabilità o meno di un automobilista sprofondato con la sua auto in una buca non segnalata piena d’acqua a causa della forte pioggia.

La Cassazione ritiene, nel caso di specie, di confermare le conclusioni della Corte di Appello in punto di esclusiva responsabilità del conducente per il fatto dannoso giacché lo stesso, pur avendo percepito l’esistenza di un’enorme massa d’acqua sulla strada, non fermava la marcia della propria auto.

Secondo la Corte, infatti, anche in caso di applicazione delle norme in tema di obbligo di custodia di cui all’art. 2051 c.c., sussiste un dovere di cautela da parte del conducente per superare la situazione di pericolo al fine di escludere una sua qualsiasi responsabilità nella determinazione dell’evento (sentenza 17 ottobre 2013, n. 23584; sentenza 5 dicembre 2008, n. 28811; sentenza 26 maggio 2014, n. 11661).

Del resto ove l’utente danneggiato abbia la concreta possibilità di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo, si richiede allo stesso un maggior grado di attenzione nella sua condotta (sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919 e 20 gennaio 2014, n. 999).

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