Attribuzioni patrimoniali durante convivenza: la Cassazione esclude la ripetibilità
La Corte di Cassazione con la sentenza del 22 gennaio 2014 n.1277 si pronuncia sulla ripetibilità o meno delle attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso della convivenza.
I giudici di legittimità, in particolare – richiamando sia la giurisprudenza della Corte di Strasburgo in merito all’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (che tutela, come noto, il diritto alla vita familiare) sia la giurisprudenza della Corte costituzionale volta a valorizzare il riconoscimento delle formazioni sociali, tra le quali anche la stabile convivenza tra due persone – affermano che “I doveri morali e sociali che trovano la loro fonte nella formazione sociale costituita dalla convivenza more uxorio refluiscono, secondo un orientamento di questa Corte ormai consolidato, sui rapporti di natura patrimoniale, nel senso di escludere il diritto del convivente di ripetere le eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso o in relazione alla convivenza (Cass., 15 gennaio 1969, n. 60; Cass., 20 gennaio 1989, n. 285; Cass., 13 marzo 2003, n. 3713; Cass., 15 maggio 2009, n. 11330)”.
Infatti, ricordano ancora gli Ermellini, “un’obbligazione assunta in funzione di adempimento di doveri morali e sociali è intrinsecamente priva di coercibilità”.
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