
Attività d'intermediazione: no alle provvigioni se affare concluso senza apporto causale
Nessuna provvigione è dovuta al mediatore se l’affare si conclude senza il suo apporto causale. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1120, depositata il 22 gennaio 2015.
Il caso posto alla base della sentenza in commento trae origine dal ricorso proposto da un’agenzia immobiliare contro il soggetto che gli aveva conferito l’incarico di vendita di un immobile di sua proprietà, per il pagamento della provvigione a titolo di compenso per l’attività prestata.
Tale attività, tuttavia, si era risolta nell’aver accompagnato una sola volta un potenziale acquirente presso l’appartamento in vendita; questo era poi stato venduto all’acquirente medesimo, ma solo in un secondo momento, e tramite una seconda agenzia, essendosi concluso il mandato del primo mediatore.
In primo e secondo grado l’agente immobiliare vedeva riconosciuto il suo diritto a riscuotere la provvigione; conseguentemente alla proposizione del ricorso per cassazione, i giudici di legittimità hanno invece statuito che non sussiste il diritto del mediatore alla provvigione quando la prima fase delle trattative avviate con il suo intervento non dia esito positivo.
Anche nel caso in cui, successivamente, le stesse parti concludano il contratto, il diritto alla provvigione non è riconosciuto, poiché l’affare si è concluso per effetto di circostanze che non sono riconducibili o che non sono state condizionate dall’attività del mediatore stesso.

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