Approvazione tabelle millesimali: non serve il consenso unanime dei condomini
Con la sentenza n. 4569 del 26 febbraio 2014, la Corte di Cassazione, in ossequio ad un orientamento precedentemente adottato dalle Sezioni Unite, ha ribadito che l’atto di approvazione delle tabelle millesimali, nonché quello di eventuale revisione delle stesse, per esser valido non necessita dell’approvazione di tutti i condomini. Il caso di specie riguarda un condomino che aveva proposto opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Amalfi, su ricorso del condominio, per il pagamento di oneri condominiali.
In particolare, l’opponente lamentava l’inesistenza del suo debito in quanto calcolato sulla base di tabelle millesimali mai approvate in maniera unanime dai condomini. Il Giudice di Pace rigettava il ricorso con sentenza confermata anche in appello, cosicché il condomino proponeva ricorso per Cassazione.
La stessa Corte richiamandosi ad una pronuncia del 2010 delle Sezioni Unite ha rigettato il ricorso, sulla base del seguente ragionamento: “…Occorre considerare, infatti, il sopravvenuto nuovo indirizzo di questa Corte in materia, dovuto all’arresto n. 18477/10 delle S.U., in base al quale l’atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale, con la conseguenza che non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, secondo comma, c.c. Infatti, la deliberazione che approva le tabelle millesimali non si pone come fonte diretta dell’obbligo contributivo del condomino, fonte che è costituita dalla legge stessa, ma solo come parametro di quantificazione dell’obbligo, determinato in base ad un valutazione tecnica”.
Ne discende che tale atto di approvazione, non avendo natura negoziale, per la sua validità richiede esclusivamente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, secondo comma, c.c..
Approvazione tabelle millesimali: non serve il consenso unanime dei condomini
Con la sentenza n. 4569 del 26 febbraio 2014, la Corte di Cassazione, in ossequio ad un orientamento precedentemente adottato dalle Sezioni Unite, ha ribadito che l’atto di approvazione delle tabelle millesimali, nonché quello di eventuale revisione delle stesse, per esser valido non necessita dell’approvazione di tutti i condomini. Il caso di specie riguarda un condomino che aveva proposto opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Amalfi, su ricorso del condominio, per il pagamento di oneri condominiali.
In particolare, l’opponente lamentava l’inesistenza del suo debito in quanto calcolato sulla base di tabelle millesimali mai approvate in maniera unanime dai condomini. Il Giudice di Pace rigettava il ricorso con sentenza confermata anche in appello, cosicché il condomino proponeva ricorso per Cassazione.
La stessa Corte richiamandosi ad una pronuncia del 2010 delle Sezioni Unite ha rigettato il ricorso, sulla base del seguente ragionamento: “…Occorre considerare, infatti, il sopravvenuto nuovo indirizzo di questa Corte in materia, dovuto all’arresto n. 18477/10 delle S.U., in base al quale l’atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale, con la conseguenza che non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, secondo comma, c.c. Infatti, la deliberazione che approva le tabelle millesimali non si pone come fonte diretta dell’obbligo contributivo del condomino, fonte che è costituita dalla legge stessa, ma solo come parametro di quantificazione dell’obbligo, determinato in base ad un valutazione tecnica”.
Ne discende che tale atto di approvazione, non avendo natura negoziale, per la sua validità richiede esclusivamente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, secondo comma, c.c..
Recent posts.
La disoccupazione involontaria è la condizione in cui si trova il lavoratore che perde l'impiego per le cause previste dalla legge. Per superare questa condizione la legge affianca alle politiche attive di ricerca del lavoro [...]
Una prestazione straordinaria, ovvero eseguita oltre l’orario lavorativo dovrebbe, sempre e comunque, essere retribuita. Tale affermazione si evince da un principio costituzionale di cui all’art.36 e ribadito da una recente sentenza della Cassazione Sezione Lavoro, [...]
Siamo lieti di annunciare che la Corte di Cassazione ha definitivamente posto fine alla vicenda "Itaca Free Boat", accertando la legittimità della provenienza dei beni della famiglia Saraco e disponendo la revoca della confisca del [...]
Recent posts.
La disoccupazione involontaria è la condizione in cui si trova il lavoratore che perde l'impiego per le cause previste dalla legge. Per superare questa condizione la legge affianca alle politiche attive di ricerca del lavoro [...]
Una prestazione straordinaria, ovvero eseguita oltre l’orario lavorativo dovrebbe, sempre e comunque, essere retribuita. Tale affermazione si evince da un principio costituzionale di cui all’art.36 e ribadito da una recente sentenza della Cassazione Sezione Lavoro, [...]