Amministrazione straordinaria, il termine di prescrizione per l’azione revocatoria
La Cassazione, con sentenza n. 12551/2019, ha fornito delucidazioni sul dies a quo per l’esperibilità dell’azione revocatoria da parte di una società in Amministrazione straordinaria
“Il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione revocatoria da parte di una società in amministrazione straordinaria decorre dal momento dell’approvazione del programma di cessione dei beni aziendali e non dalla nomina del Commissario straordinario”
Il suesposto principio di diritto trae origine dal ricorso in Cassazione promosso da O. S.p.a. in Amministrazione Straordinaria avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, la quale dichiarava prescritta, per notificazione tardiva dopo il termine quinquennale, l’azione revocatoria promossa da O. S.p.a. in Amministrazione straordinaria, volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia, nei confronti dell’Amministrazione straordinaria, dei pagamenti eseguiti a B.A. nell’anno antecedente l’apertura della procedura concorsuale.
Gli Ermellini hanno ribadito che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 270/1999, la revocatoria fallimentare è esperibile, da parte del commissario straordinario, “solo se autorizzata l’esecuzione del programma di cessione”.
Conseguentemente, il dies a quo per l’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare non può considerarsi decorrente dalla data della nomina del commissario straordinario, come prevedeva la disciplina previgente ai sensi della L n°95/1979, bensì dalla data dell’approvazione del programma di cessione dei beni aziendali, in quanto solo da tale momento si considera avverata la condizione per l’esercizio dell’azione (ex multis, Cass. 31194/2018; 21516/2017).
Per tali motivi, la Suprema Corte accoglie il ricorso.
Luca Chiaretti

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Conseguentemente, il dies a quo per l’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare non può considerarsi decorrente dalla data della nomina del commissario straordinario, come prevedeva la disciplina previgente ai sensi della L n°95/1979, bensì dalla data dell’approvazione del programma di cessione dei beni aziendali, in quanto solo da tale momento si considera avverata la condizione per l’esercizio dell’azione (ex multis, Cass. 31194/2018; 21516/2017).
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