
Assicurazione: pendenza del procedimento penale, perizia contrattuale/arbitrale e prescrizione del diritto al risarcimento
In tema di assicurazione contro i danni qualora le parti nella loro autonomia contrattuale abbiamo elevato a condizione sospensiva la circostanza futura ed incerta dell’inizio di un procedimento penale a carico dell’assicurato per il reato riguardante i fatti generatori del danno, l’avveramento di tale condizione è di ostacolo di per se all’esercizio del diritto all’indennizzo a norma dell’art. 2935 cod. civ., impedisce il decorso della prescrizione.
Inoltre, il mancato compimento della perizia contrattuale/arbitrale impedisce di per sé il decorso della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni poiché si ritiene che lo svolgimento di una perizia contrattuale sia idoneo a sospendere il decorso della prescrizione fino alla sua conclusione, analogamente allo svolgimento di un arbitrato, in quanto la prestazione non è esigibile fino alla conclusione della procedura
Tale principi sono stati di recente affermati dal Tribunale Civile di Roma, il quale, con sentenza n. 14510/2017 ha condannato la Compagnia di Assicurazioni al risarcimento dei danni ai termini di polizza nonché ha condannato la stessa anche ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria poiché in giudizio e per tutta la fase stragiudiziale aveva eccepito la prescrizione del diritto negando ogni forma di indennizzo al proprio assicurato.
Avv. Leonardo Cosentino

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Inoltre, il mancato compimento della perizia contrattuale/arbitrale impedisce di per sé il decorso della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni poiché si ritiene che lo svolgimento di una perizia contrattuale sia idoneo a sospendere il decorso della prescrizione fino alla sua conclusione, analogamente allo svolgimento di un arbitrato, in quanto la prestazione non è esigibile fino alla conclusione della procedura
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