Patteggiamento: è nullo se concluso dal PM e dal sostituto del difensore
La Cassazione, con sentenza n. 20872/2017 depositata il 2 maggio u.s., è nuovamente intervenuta a conferma del principio di diritto secondo cui “l’accordo di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’art. 444 c.p.p., concluso tra il P.M. e il sostituto procuratore del difensore di fiducia è affetto da nullità”.
La Corte di Cassazione si è trovata a dover decidere in merito al ricorso proposto dall’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso la statuizione del Tribunale di Cassino che applicava la pena concordata tra il PM ed il sostituto del difensore di fiducia dell’imputato stesso.
Gli Ermellini, in accoglimento del suddetto ricorso, ribadivano quanto già in precedenza statuito con le sentenze n. 43240 del 2009 e n. 16111 del 2009, secondo le quali “l’accordo di applicazione della pena su richiesta delle parti concluso con il P.M. dal sostituto processuale nominato dal difensore di fiducia, al quale l’imputato abbia rilasciato procura speciale, è nullo in quanto i poteri che derivano da tale procura si caratterizzano intuitu personae e non possono essere compresi fra quelli esercitabili dal sostituto processuale a norma dell’art. 102 c.p.p.”
Per tale ragione, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
Dott. Marco Campanini

Patteggiamento: è nullo se concluso dal PM e dal sostituto del difensore
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La Corte di Cassazione si è trovata a dover decidere in merito al ricorso proposto dall’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso la statuizione del Tribunale di Cassino che applicava la pena concordata tra il PM ed il sostituto del difensore di fiducia dell’imputato stesso.
Gli Ermellini, in accoglimento del suddetto ricorso, ribadivano quanto già in precedenza statuito con le sentenze n. 43240 del 2009 e n. 16111 del 2009, secondo le quali “l’accordo di applicazione della pena su richiesta delle parti concluso con il P.M. dal sostituto processuale nominato dal difensore di fiducia, al quale l’imputato abbia rilasciato procura speciale, è nullo in quanto i poteri che derivano da tale procura si caratterizzano intuitu personae e non possono essere compresi fra quelli esercitabili dal sostituto processuale a norma dell’art. 102 c.p.p.”
Per tale ragione, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
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