L’uso improprio di Facebook e la violazione degli arresti domiciliari
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46874 dell’8 novembre 2016, ha rigettato il ricorso e revocato la custodia domiciliare ad un detenuto dopo che egli aveva pubblicato un messaggio di stato su un noto social network, ritenendo configurata una violazione dell’obbligo di non comunicare con persone estranee imposta ex art. 284 comma II c.p.p.
Il detenuto aveva proposto ricorso contro l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che aveva richiesto la custodia in carcere per «violazioni della misura domiciliare ritenute gravi». I giudici infatti avevano rilevato che il reo aveva pubblicato uno status intimidatorio nei confronti della vittima dell’illecito da lui commesso, che la Suprema Corte ha ritenuto “oggettivamente criptico per i più ed indirizzato a chi può comprendere perché sottintende qualcosa di riservato e conosciuto da una ristretta cerchia di persone ed è chiaramente intimidatorio, a dispetto del tono volutamente suggestivo, rafforzato dalle coloratissime emoticon, ancora più esplicitamente intimidatorie”
La difesa rilevava come non si fosse in presenza di una condotta trasgressiva ed effettivamente lesiva, in violazione della norma sopracitata, tale da giustificare l’aggravamento della misura detentiva.
Nonostante l’obiezione, la motivazione dei giudici di primo grado è stata ritenuta meritevole di accoglimento in quanto “la prescrizione di non comunicare con persone estranee deve essere inteso nel senso di un divieto non solo di parlare con persone non conviventi, ma anche di stabilire contatti con altri soggetti, sia vocali che a mezzo congegni elettronici”, conformemente all’indirizzo della Corte (si veda la sentenza del 18 ottobre 2010, n. 37151– Sez. II penale).
Gli arresti domiciliari, nel caso di specie, si sono rivelati una misura inadeguata a soddisfare le esigenze cautelari “in ragione della inaffidabilità dell’indagato”.

L’uso improprio di Facebook e la violazione degli arresti domiciliari
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46874 dell’8 novembre 2016, ha rigettato il ricorso e revocato la custodia domiciliare ad un detenuto dopo che egli aveva pubblicato un messaggio di stato su un noto social network, ritenendo configurata una violazione dell’obbligo di non comunicare con persone estranee imposta ex art. 284 comma II c.p.p.
Il detenuto aveva proposto ricorso contro l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che aveva richiesto la custodia in carcere per «violazioni della misura domiciliare ritenute gravi». I giudici infatti avevano rilevato che il reo aveva pubblicato uno status intimidatorio nei confronti della vittima dell’illecito da lui commesso, che la Suprema Corte ha ritenuto “oggettivamente criptico per i più ed indirizzato a chi può comprendere perché sottintende qualcosa di riservato e conosciuto da una ristretta cerchia di persone ed è chiaramente intimidatorio, a dispetto del tono volutamente suggestivo, rafforzato dalle coloratissime emoticon, ancora più esplicitamente intimidatorie”
La difesa rilevava come non si fosse in presenza di una condotta trasgressiva ed effettivamente lesiva, in violazione della norma sopracitata, tale da giustificare l’aggravamento della misura detentiva.
Nonostante l’obiezione, la motivazione dei giudici di primo grado è stata ritenuta meritevole di accoglimento in quanto “la prescrizione di non comunicare con persone estranee deve essere inteso nel senso di un divieto non solo di parlare con persone non conviventi, ma anche di stabilire contatti con altri soggetti, sia vocali che a mezzo congegni elettronici”, conformemente all’indirizzo della Corte (si veda la sentenza del 18 ottobre 2010, n. 37151– Sez. II penale).
Gli arresti domiciliari, nel caso di specie, si sono rivelati una misura inadeguata a soddisfare le esigenze cautelari “in ragione della inaffidabilità dell’indagato”.
Recent posts.
Con l’ordinanza n. 5448/2026 la Cassazione chiarisce che l’errore dell’avvocato non basta, ma occorre provare che senza quell’errore si sarebbe vinto la causa. Preliminarmente occorre evidenziare che la responsabilità professionale dell'avvocato si configura in caso [...]
Con una recente pronuncia depositata il 13 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della detraibilità dell’IVA in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, chiarendo alcuni importanti profili relativi alla responsabilità risarcitoria derivante da [...]
Ci sono anniversari che si festeggiano con un brindisi. Poi ci sono quelli che si raccontano. Il trentennale del Prof. Avv. Sergio Scicchitano come Avvocato Cassazionista appartiene alla seconda categoria. Non un traguardo da celebrare [...]
Recent posts.
Con l’ordinanza n. 5448/2026 la Cassazione chiarisce che l’errore dell’avvocato non basta, ma occorre provare che senza quell’errore si sarebbe vinto la causa. Preliminarmente occorre evidenziare che la responsabilità professionale dell'avvocato si configura in caso [...]
Con una recente pronuncia depositata il 13 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della detraibilità dell’IVA in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, chiarendo alcuni importanti profili relativi alla responsabilità risarcitoria derivante da [...]

