Niente rapporto biologico? Nessun assegno di mantenimento per figlio disconosciuto
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23973, depositata il 24 novembre 2015 torna ad occuparsi della corresponsione di somme a titolo di mantenimento dovute dal genitore ai figli.
La fattispecie sottoposta all’attenzione dei Giudici di Piazza Cavour prende le mosse da una sentenza della Corte di Appello di rigettato del gravame proposto dalla figlia nei confronti della sentenza di primo grado che nell’accogliere la domanda di disconoscimento della paternità intrapresa dal padre legittimo aveva disatteso la domanda riconvenzionale proposta dalla prima e volta ad ottenere la corresponsione delle somme previste per il suo mantenimento in occasione della separazione consensuale intercorsa tra la madre e il padre legittimo.
La Suprema Corte di Cassazione ricorda preliminarmente che «ferma restando la necessità del procedimento di modifica o di revisione nell’ipotesi che quest’ultimo diritto trovi il suo fondamento in una pronuncia passata in giudicato di separazione o di divorzio, “l’intervenuto accertamento giudiziale dell’assenza di qualsiasi reale rapporto di filiazione, non può non rendere più che mai privo di ogni reale giustificazione (…), sul piano della stessa coscienza sociale, il successivo proseguirsi di ogni tipo di contribuzione di “mantenimento” fondata proprio su tale insussistente, invece, qualità di figlio” (Cass. n. 6011 del 2003 cit.), al punto da porsi, una volta acquisita l’autorità di giudicato idonea a superare gli effetti del precedente titolo giudiziale, come fatto rilevante anche sul piano cronologico rispetto alla stessa data di introduzione del giudizio di revisione o di modifica».

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La Suprema Corte di Cassazione ricorda preliminarmente che «ferma restando la necessità del procedimento di modifica o di revisione nell’ipotesi che quest’ultimo diritto trovi il suo fondamento in una pronuncia passata in giudicato di separazione o di divorzio, “l’intervenuto accertamento giudiziale dell’assenza di qualsiasi reale rapporto di filiazione, non può non rendere più che mai privo di ogni reale giustificazione (…), sul piano della stessa coscienza sociale, il successivo proseguirsi di ogni tipo di contribuzione di “mantenimento” fondata proprio su tale insussistente, invece, qualità di figlio” (Cass. n. 6011 del 2003 cit.), al punto da porsi, una volta acquisita l’autorità di giudicato idonea a superare gli effetti del precedente titolo giudiziale, come fatto rilevante anche sul piano cronologico rispetto alla stessa data di introduzione del giudizio di revisione o di modifica».
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