
Incidente stradale: la responsabilità di un conducente rende incolpevole l'altro?
Con sentenza n. 13216/2015 la Suprema Corte si trova a dover valutare una richiesta di risarcimento dei danni a seguito di sinistro stradale.
Quanto ai motivi di ricorso, la Corte ritiene che quelli attinenti alla responsabilità dell’attore nella produzione dell’evento non possono essere accolti in quanto non censurabili dalla Corte di Legittimità.
Sul punto la Cassazione ribadisce il principio secondo cui: “…in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti si concreta in un giudizio di mero fatto che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori giuridici” (Cass. 2 marzo 2004, n. 4186; Cass. 25 febbraio 2004, n. 3803; Cass. 30 gennaio 2004, n. 1758; Cass. 5 aprile 2003, n. 5375).
Al contrario i motivi relativi alla violazione dell’art. 2054 c.c. e al conseguente vizio di motivazione appaiono fondati.
Nel caso in esame la Corte di Cassazione evidenzia che il resistente non ha fornito piena prova liberatoria circa la causazione dell’incidente sicché non può ritenersi superata la presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c..
Secondo gli Ermellini, in caso di scontro tra veicoli, l’aver accertato la colpa di uno dei conducenti, non libera il Giudice dal verificare che anche l’altro conducente abbia in concreto tenuto o meno una condotta di guida corretta e/o comunque che si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente.

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Sul punto la Cassazione ribadisce il principio secondo cui: “…in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti si concreta in un giudizio di mero fatto che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori giuridici” (Cass. 2 marzo 2004, n. 4186; Cass. 25 febbraio 2004, n. 3803; Cass. 30 gennaio 2004, n. 1758; Cass. 5 aprile 2003, n. 5375).
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