Il ricorso ex art. 2476, III comma, c.c.
Il Socio di una società a responsabilità limitata che non possieda la maggioranza del capitale sociale idonea alla sostituzione dell’organo amministrativo della società, è tenuto, ove voglia revocarlo per comprovate irregolarità di gestione, a rivolgersi ad un avvocato perché predisponga un atto secondo la seguente formula:
– Ricorso ex art. 2476, III comma, c.p.c.
Non senza segnalare che:
– la norma in discussione è di natura speciale sicché trova applicazione solo per le s.r.l., infatti per le s.p.a. trova applicazione l’art. 2409 c.c.;
– la richiesta di revoca dell’Amministratore può essere richiesta d’urgenza sia in corso di causa ossia nel corso dell’azione di responsabilità sociale promossa ai sensi dell’articolo più volte citato dal socio ovvero ante causam;
– il ricorso e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati non solo all’amministratore di cui si chiede la revoca, ma anche alla società in persona di un curatore speciale all’uopo nominato che, infatti, è litisconsorte necessario;
– la nomina del curatore speciale va presentata – separatamente – al Presidente del Tribunale prima della presentazione del ricorso o anche durante la pendenza del giudizio e comunque nei termini fissati dal decreto di fissazione di udienza.
Il ricorso ex art. 2476, III comma, c.c.
Il Socio di una società a responsabilità limitata che non possieda la maggioranza del capitale sociale idonea alla sostituzione dell’organo amministrativo della società, è tenuto, ove voglia revocarlo per comprovate irregolarità di gestione, a rivolgersi ad un avvocato perché predisponga un atto secondo la seguente formula:
– Ricorso ex art. 2476, III comma, c.p.c.
Non senza segnalare che:
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