L'istanza di patteggiamento
L’imputato (o il suo difensore munito di procura speciale) ed il PM possono chiedere al Giudice l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. secondo la formula che segue:
– Richiesta di patteggiamento.
Non senza segnalare che:
– Si può chiedere il patteggiamento quando la pena detentiva, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino ad un terzo, non supera i 5 anni soli o congiunti a pena pecuniaria;
– Non può chiedersi il patteggiamento nei procedimenti per determinati reati, indicati specificamente al comma 1-bis dell’art. 444 c.p.p.;
– La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena; in questi casi il Giudice, se ritiene che la sospensione non possa essere concessa, rigetta la richiesta;
– Le parti possono formulare la richiesta ex art. 444 cp.p. fino alla presentazioni delle conclusioni di cui agli artt. 421, comma 3 e 422, comma 3 c.p.p. e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo;
– Se tale richiesta è avanzata nel corso delle indagini preliminari, il Giudice, con decreto, fissa udienza per la decisione, dando un termine all’altra parte per esprimere il consenso/dissenso quando la richiesta è presentata da una sola parte.
L'istanza di patteggiamento
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– Richiesta di patteggiamento.
Non senza segnalare che:
– Si può chiedere il patteggiamento quando la pena detentiva, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino ad un terzo, non supera i 5 anni soli o congiunti a pena pecuniaria;
– Non può chiedersi il patteggiamento nei procedimenti per determinati reati, indicati specificamente al comma 1-bis dell’art. 444 c.p.p.;
– La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena; in questi casi il Giudice, se ritiene che la sospensione non possa essere concessa, rigetta la richiesta;
– Le parti possono formulare la richiesta ex art. 444 cp.p. fino alla presentazioni delle conclusioni di cui agli artt. 421, comma 3 e 422, comma 3 c.p.p. e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo;
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