
"Ottobre Fallimentare": proposta di concordato preventivo, serve maggiore specificità
Il Decreto Legge n. 83 del 27 giugno 2015 recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”, convertito in legge con modifiche con la legge 6 agosto 2015, n. 132, ha introdotto sostanziali modifiche alla Legge Fallimentare in materia di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione debiti e fallimento.
La riforma in discorso ha interessato anche il contenuto della proposta di concordato preventivo sottoposta ai creditori.
L’art. 4 del D.L. di riforma, qui in esame, integra il secondo comma, lettera e) dell’art. 161 della Legge Fallimentare, relativamente al contenuto della proposta di concordato, prevedendo che in ogni caso in essa deve essere indicata l’utilità specificatamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga a procurare in favore di ciascun creditore.
La finalità che attraverso la suddetta integrazione il legislatore ha inteso perseguire è evidenziata nella relazione tecnica che ha accompagnato il decreto di riforma.
Essa consiste, sostanzialmente, nella necessità di evitare il rischio di presentazione di proposte concordatarie che lascino del tutto indeterminato ed aleatorio il conseguimento di una specifica utilità per i creditori.
In sostanza si è voluto mettere in grado i creditori di avere consapevolezza e di poter adeguatamente valutare l’incidenza economica della proposta di concordato, anche in considerazione del principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 1521/2013) secondo cui la valutazione circa la fattibilità della proposta di concordato è di esclusiva spettanza dei creditori che, pertanto, devono essere messi in grado di valutarne la convenienza e la fattibilità sotto il profilo economico.

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L’art. 4 del D.L. di riforma, qui in esame, integra il secondo comma, lettera e) dell’art. 161 della Legge Fallimentare, relativamente al contenuto della proposta di concordato, prevedendo che in ogni caso in essa deve essere indicata l’utilità specificatamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga a procurare in favore di ciascun creditore.
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