
Patto di prova, licenziamento possibile senza forma scritta
La Corte di cassazione con sentenza n. 469 depositata il 14 gennaio 2015 ha affermato che “nell’ipotesi di patto di prova, legittimamente stipulato con uno dei soggetti protetti assunti in base alla legge 2 aprile 1968 n. 482, il recesso dell’imprenditore durante il periodo di prova è sottratto alla disciplina limitativa del licenziamento individuale per quanto riguarda l’onere dell’adozione della forma scritta e non richiede pertanto una formale comunicazione delle ragioni del recesso”.
Infatti, precisano i giudici di legittimità, in tali circostanze la manifestazione di volontà di recedere espressa dal datore “si qualifica come valutazione negativa dello stesso e comporta, senza necessità di ulteriori indicazioni, la definitiva e vincolante identificazione della ragione che giustifica l’esercizio del potere di recesso”

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