Il patrocinatore che ha conseguito un titolo esecutivo (vedi sentenza, ordinanza, decreto ingiuntivo, assegno, cambiale) per avviare il procedimento di esecuzione, in caso di inadempimento del debitore deve redigere, ai sensi e per gli effetti del’art. 480 c.p.c., atto di precetto di pagamento secondo le tre formule che seguono, contraddistinte in base al titolo con cui si procede:
1) Atto di precetto su sentenza;
2) Atto di precetto su d.i. reso esecutivo;
3) Atto di precetto su cambiale e assegno.
Non senza specificare che:
– detto atto va notificato direttamente al debitore nella sua residenza anagrafica e non nel domicilio eletto presso il suo difensore;
– la notifica dell’atto di precetto deve essere rigorosamente preceduta dalla notifica del titolo esecutivo o tutt’al più deve essere contestuale.