Atto di precetto, tre formule in base al titolo esecutivo conseguito

febbraio 15th, 2014|Articoli, Formulario, Formulario Penale|

Il patrocinatore che ha conseguito un titolo esecutivo (vedi sentenza, ordinanza, decreto ingiuntivo, assegno, cambiale) per avviare il procedimento di esecuzione, in caso di inadempimento del debitore deve redigere, ai sensi e per gli effetti del’art. 480 c.p.c., atto di precetto di pagamento secondo le tre formule che seguono, contraddistinte in base al titolo con cui si procede:

1) Atto di precetto su sentenza;

2) Atto di precetto su d.i. reso esecutivo;

3) Atto di precetto su cambiale e assegno.

Non senza specificare che:

– detto atto va notificato direttamente al debitore nella sua residenza anagrafica e non nel domicilio eletto presso il suo difensore;

– la notifica dell’atto di precetto deve essere rigorosamente preceduta dalla notifica del titolo esecutivo o tutt’al più deve essere contestuale.