Cassazione: istanza di mediazione interrompe prescrizione diritto per cui si tenta conciliazione
Con sentenza n. 17781/2013 le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che l’istanza di mediazione interrompe la prescrizione del diritto per cui si tenta la conciliazione.
Le Sezioni Unite affermano innanzitutto che alle controversie relative alla domanda di equa riparazione, in quanto vertenti su diritti patrimoniali e disponibili ai sensi dell’art. 2, primo comma, del d.lgs. n. 28 del 2010, può applicarsi la disciplina della mediazione.
La domanda di mediazione sostituisce quella di equo indennizzo, al fine di escludere ogni decadenza dall’azione, e se intervenuta nel semestre dalla sentenza definitiva che ha chiuso il processo presupposto, impedisce la perdita del diritto di agire, perché il semestre dell’art. 4 della Legge n. 89 del 2011 deve ritenersi rispettato anche con la mera richiesta di mediazione.
L’istanza di mediazione nei sei mesi di proponibilità della domanda impedisce per una sola volta la decadenza dal diritto di agire e, se il tentativo di conciliazione fallisce, consente che la domanda sia proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale negativo di conciliazione presso la segreteria dell’organismo.
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Le Sezioni Unite affermano innanzitutto che alle controversie relative alla domanda di equa riparazione, in quanto vertenti su diritti patrimoniali e disponibili ai sensi dell’art. 2, primo comma, del d.lgs. n. 28 del 2010, può applicarsi la disciplina della mediazione.
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