
Obbligo mediazione in materia condominiale: il dibattito giuridico
L’obbligo della mediazione in materia condominiale è stata introdotta dal D.Lgs. n.28 del 4 marzo 2010 (in attuazione dell’art.60 della Legge 69/09 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), che la prevede a pena di improcedibilità.
Su questo punto si è aperto un ampio dibattito giuridico, in quanto la riforma (L. n. 220/12) considera la mediazione in materia di condomino come obbligatoria, ma è bene ricordare che l’art. 5 del d.Lgs. 28/10 è stato dichiarato illegittimo per eccesso di delega dalla Corte Costituzionale, con sentenza 272/2012.
Anche la Commissione Affari Costituzionali si è espressa a riguardo, fornendo al contrario, un parere non ostativo che ha permesso la cancellazione della necessità di rinvio alla Camera della Legge 220/12 per la modifica dell’art. 25, che inseriva l’art. 71 – quater disp. att. c.c. , il quale integrava le norme sulla mediazione per renderle così applicabili al condominio. La Commissione infatti non ha ritenuto necessario apportare modifiche a seguito della decisione della Corte Costituzionale che aveva dichiarato non obbligatorio il procedimento di mediazione.
Sulla base di quanto detto sopra, si può dedurre che, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, che dichiara l’illegittimità dell’art.5 del D.Lgs. 28/10, l’obbligo di mediazione in materia di condominio rimane tale e sarà obbligatoria dal mese di giugno 2013, data che vede l’entrata in vigore della legge 220/12 in materia di riforma condominiale, che all’art. 25 inserisce l’art. 71 – quater delle disp. att. c.c. il quale integra le norme in materia di mediazione così da renderle applicabili al condominio.

Obbligo mediazione in materia condominiale: il dibattito giuridico
L’obbligo della mediazione in materia condominiale è stata introdotta dal D.Lgs. n.28 del 4 marzo 2010 (in attuazione dell’art.60 della Legge 69/09 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), che la prevede a pena di improcedibilità.
Su questo punto si è aperto un ampio dibattito giuridico, in quanto la riforma (L. n. 220/12) considera la mediazione in materia di condomino come obbligatoria, ma è bene ricordare che l’art. 5 del d.Lgs. 28/10 è stato dichiarato illegittimo per eccesso di delega dalla Corte Costituzionale, con sentenza 272/2012.
Anche la Commissione Affari Costituzionali si è espressa a riguardo, fornendo al contrario, un parere non ostativo che ha permesso la cancellazione della necessità di rinvio alla Camera della Legge 220/12 per la modifica dell’art. 25, che inseriva l’art. 71 – quater disp. att. c.c. , il quale integrava le norme sulla mediazione per renderle così applicabili al condominio. La Commissione infatti non ha ritenuto necessario apportare modifiche a seguito della decisione della Corte Costituzionale che aveva dichiarato non obbligatorio il procedimento di mediazione.
Sulla base di quanto detto sopra, si può dedurre che, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, che dichiara l’illegittimità dell’art.5 del D.Lgs. 28/10, l’obbligo di mediazione in materia di condominio rimane tale e sarà obbligatoria dal mese di giugno 2013, data che vede l’entrata in vigore della legge 220/12 in materia di riforma condominiale, che all’art. 25 inserisce l’art. 71 – quater delle disp. att. c.c. il quale integra le norme in materia di mediazione così da renderle applicabili al condominio.
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