
Assicurazioni, la ripartizione delle spese a seguito di un'azione legale
Con detta pronuncia la Corte Suprema si è soffermata sulla corretta applicazione dell’art. 1917 comma 3 c.c. in tema di ripartizione delle spese sopportate dall’assicurato.
L’art. 1917 c.c., comma 3, c.c. prevede che le spese sostenute dall’assicurato per resistere all’azione del danneggiato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.
Sul punto gli Ermellini hanno affermato che l’art. 1917 c.c., comma 3, non riguarda il regime e la misura delle spese giudiziali relative alla controversia tra assicuratore ed assicurato circa la fondatezza dell’azione di garanzia che vanno liquidate nell’intero semplicemente secondo il principio della soccombenza, ma soltanto le spese direttamente sostenute dall’assicurato per resistere alla pretesa del terzo ovvero quelle che l’assicuratore direttamente assume di sè quale gestore della lite.
Del resto, le spese sostenute dal danneggiato e a questo dovute dall’assicurato soccombente, secondo la regola processuale dell’art. 91 c.p.c., dal momento che rappresentano un accessorio dell’obbligazione risarcitoria dell’assicurato, devono gravare integralmente sull’assicuratore. Questo, ovviamente, entro i limiti del massimale, dal momento che il limite del “quarto” menzionato dall’art. 1917 c.c., comma 3, c.p.c. non trova applicazione.

Assicurazioni, la ripartizione delle spese a seguito di un'azione legale
Con detta pronuncia la Corte Suprema si è soffermata sulla corretta applicazione dell’art. 1917 comma 3 c.c. in tema di ripartizione delle spese sopportate dall’assicurato.
L’art. 1917 c.c., comma 3, c.c. prevede che le spese sostenute dall’assicurato per resistere all’azione del danneggiato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.
Sul punto gli Ermellini hanno affermato che l’art. 1917 c.c., comma 3, non riguarda il regime e la misura delle spese giudiziali relative alla controversia tra assicuratore ed assicurato circa la fondatezza dell’azione di garanzia che vanno liquidate nell’intero semplicemente secondo il principio della soccombenza, ma soltanto le spese direttamente sostenute dall’assicurato per resistere alla pretesa del terzo ovvero quelle che l’assicuratore direttamente assume di sè quale gestore della lite.
Del resto, le spese sostenute dal danneggiato e a questo dovute dall’assicurato soccombente, secondo la regola processuale dell’art. 91 c.p.c., dal momento che rappresentano un accessorio dell’obbligazione risarcitoria dell’assicurato, devono gravare integralmente sull’assicuratore. Questo, ovviamente, entro i limiti del massimale, dal momento che il limite del “quarto” menzionato dall’art. 1917 c.c., comma 3, c.p.c. non trova applicazione.
Recent posts.
Il dibattito giurisprudenziale in merito alla figura giuridica del mutuo c.d. solutorio è stato risolto con la recente sentenza n. 5841 del 05.03.2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. A differenza di quello tradizionale [...]
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3 del 27 marzo 2025 (R.G. 27791/2024), ha affrontato una questione di rilevante importanza in materia di confisca di prevenzione, riguardante i beni che vengono ritenuti fittiziamente intestati a [...]
La sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione affronta in modo articolato il tema del frazionamento abusivo del credito, un principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, [...]
Recent posts.
Il dibattito giurisprudenziale in merito alla figura giuridica del mutuo c.d. solutorio è stato risolto con la recente sentenza n. 5841 del 05.03.2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. A differenza di quello tradizionale [...]
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3 del 27 marzo 2025 (R.G. 27791/2024), ha affrontato una questione di rilevante importanza in materia di confisca di prevenzione, riguardante i beni che vengono ritenuti fittiziamente intestati a [...]