Published On: 15 Aprile 2026Categories: Alessia Levantini, Diritto civile, Sentenze Cassazione

Operazioni oggettivamente inesistenti e detrazione IVA: novità dalla Cassazione

Con una recente pronuncia depositata il 13 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della detraibilità dell’IVA in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, chiarendo alcuni importanti profili relativi alla responsabilità risarcitoria derivante da frodi fiscali.

La vicenda trae origine da una complessa frode nel settore del traffico telefonico internazionale. Alcune società estere, formalmente operanti come aggregatori di traffico telefonico proveniente da utenti di servizi per adulti, avevano utilizzato la rete telefonica fornita da una società italiana (TIS S.p.A.). Quest’ultima acquistava il servizio da due società italiane che emettevano fattura con applicazione dell’IVA, la quale tuttavia non veniva versata all’Erario, ma distratta su conti esteri.

Parallelamente, la società rivendeva il servizio alle società estere senza applicazione dell’IVA, trattandosi di operazioni effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia. Questo meccanismo aveva generato in capo alla società un credito IVA pari a circa 298 milioni di euro, portato in detrazione negli anni 2005, 2006 e 2007.

Successivamente l’Amministrazione finanziaria ha contestato la detrazione dell’imposta e recuperato l’IVA indebitamente detratta, richiedendo alla società circa 418 milioni di euro tra imposta, sanzioni e interessi.

La società ha quindi promosso un’azione civile chiedendo la condanna al risarcimento dei danni nei confronti dell’autore della frode, già condannato in sede penale mediante sentenza di patteggiamento.

Tuttavia, sia il Tribunale di Viterbo sia la Corte d’Appello di Roma avevano respinto la domanda risarcitoria. Secondo i giudici di merito, la società avrebbe dovuto dimostrare in sede tributaria non solo la propria estraneità alla frode, ma anche di aver agito con adeguata diligenza nei rapporti commerciali.

Inoltre, la mancata impugnazione degli avvisi di accertamento sarebbe stata indice della mancata dimostrazione della propria buona fede e avrebbe interrotto il nesso causale tra la frode e il danno subito.

La Corte di Cassazione ha invece censurato tale impostazione, accogliendo i primi due motivi di ricorso della società.

Secondo la Suprema Corte, i giudici di merito hanno erroneamente confuso due fattispecie giuridiche distinte: le operazioni soggettivamente inesistenti e le operazioni oggettivamente inesistenti.

Nel primo caso l’operazione economica esiste, ma il soggetto indicato in fattura non è quello reale. In tali ipotesi assume rilievo la buona fede del contribuente, poiché il diritto alla detrazione dell’IVA può essere negato solo quando il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode.

Diversa è invece l’ipotesi delle operazioni oggettivamente inesistenti, in cui l’operazione commerciale non è mai stata realmente effettuata e la fattura costituisce mera rappresentazione cartolare. In tali situazioni, una volta dimostrata l’inesistenza dell’operazione, il diritto alla detrazione dell’IVA viene meno indipendentemente dalla buona fede del contribuente.

Alla luce di tale principio, la Cassazione ha ritenuto illogico sostenere che la società avrebbe potuto evitare il danno dimostrando la propria buona fede in sede tributaria. Anche qualora la società avesse provato di aver agito con la massima diligenza, infatti, l’IVA sarebbe comunque stata recuperata dall’Amministrazione finanziaria proprio in ragione dell’inesistenza oggettiva delle operazioni.

Pertanto, secondo la Suprema Corte, il recupero dell’imposta non può essere imputato alla mancata impugnazione degli avvisi di accertamento, ma rappresenta una conseguenza diretta della frode realizzata dal soggetto responsabile.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda risarcitoria alla luce dei principi espressi.

La decisione ribadisce così un principio di particolare rilevanza nel diritto tributario: nelle operazioni oggettivamente inesistenti la buona fede del contribuente non incide sul diritto alla detrazione dell’IVA, ma può rilevare soltanto nei rapporti civilistici con l’autore della frode ai fini dell’eventuale risarcimento del danno.

Dott.ssa Alessia Levantini

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Published On: 15 Aprile 2026Categories: Alessia Levantini, Diritto civile, Sentenze CassazioneBy

Operazioni oggettivamente inesistenti e detrazione IVA: novità dalla Cassazione

Con una recente pronuncia depositata il 13 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della detraibilità dell’IVA in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, chiarendo alcuni importanti profili relativi alla responsabilità risarcitoria derivante da frodi fiscali.

La vicenda trae origine da una complessa frode nel settore del traffico telefonico internazionale. Alcune società estere, formalmente operanti come aggregatori di traffico telefonico proveniente da utenti di servizi per adulti, avevano utilizzato la rete telefonica fornita da una società italiana (TIS S.p.A.). Quest’ultima acquistava il servizio da due società italiane che emettevano fattura con applicazione dell’IVA, la quale tuttavia non veniva versata all’Erario, ma distratta su conti esteri.

Parallelamente, la società rivendeva il servizio alle società estere senza applicazione dell’IVA, trattandosi di operazioni effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia. Questo meccanismo aveva generato in capo alla società un credito IVA pari a circa 298 milioni di euro, portato in detrazione negli anni 2005, 2006 e 2007.

Successivamente l’Amministrazione finanziaria ha contestato la detrazione dell’imposta e recuperato l’IVA indebitamente detratta, richiedendo alla società circa 418 milioni di euro tra imposta, sanzioni e interessi.

La società ha quindi promosso un’azione civile chiedendo la condanna al risarcimento dei danni nei confronti dell’autore della frode, già condannato in sede penale mediante sentenza di patteggiamento.

Tuttavia, sia il Tribunale di Viterbo sia la Corte d’Appello di Roma avevano respinto la domanda risarcitoria. Secondo i giudici di merito, la società avrebbe dovuto dimostrare in sede tributaria non solo la propria estraneità alla frode, ma anche di aver agito con adeguata diligenza nei rapporti commerciali.

Inoltre, la mancata impugnazione degli avvisi di accertamento sarebbe stata indice della mancata dimostrazione della propria buona fede e avrebbe interrotto il nesso causale tra la frode e il danno subito.

La Corte di Cassazione ha invece censurato tale impostazione, accogliendo i primi due motivi di ricorso della società.

Secondo la Suprema Corte, i giudici di merito hanno erroneamente confuso due fattispecie giuridiche distinte: le operazioni soggettivamente inesistenti e le operazioni oggettivamente inesistenti.

Nel primo caso l’operazione economica esiste, ma il soggetto indicato in fattura non è quello reale. In tali ipotesi assume rilievo la buona fede del contribuente, poiché il diritto alla detrazione dell’IVA può essere negato solo quando il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode.

Diversa è invece l’ipotesi delle operazioni oggettivamente inesistenti, in cui l’operazione commerciale non è mai stata realmente effettuata e la fattura costituisce mera rappresentazione cartolare. In tali situazioni, una volta dimostrata l’inesistenza dell’operazione, il diritto alla detrazione dell’IVA viene meno indipendentemente dalla buona fede del contribuente.

Alla luce di tale principio, la Cassazione ha ritenuto illogico sostenere che la società avrebbe potuto evitare il danno dimostrando la propria buona fede in sede tributaria. Anche qualora la società avesse provato di aver agito con la massima diligenza, infatti, l’IVA sarebbe comunque stata recuperata dall’Amministrazione finanziaria proprio in ragione dell’inesistenza oggettiva delle operazioni.

Pertanto, secondo la Suprema Corte, il recupero dell’imposta non può essere imputato alla mancata impugnazione degli avvisi di accertamento, ma rappresenta una conseguenza diretta della frode realizzata dal soggetto responsabile.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda risarcitoria alla luce dei principi espressi.

La decisione ribadisce così un principio di particolare rilevanza nel diritto tributario: nelle operazioni oggettivamente inesistenti la buona fede del contribuente non incide sul diritto alla detrazione dell’IVA, ma può rilevare soltanto nei rapporti civilistici con l’autore della frode ai fini dell’eventuale risarcimento del danno.

Dott.ssa Alessia Levantini

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