
Il tetto può essere trasformato in terrazza, ma ci sono dei limiti
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 14107 del 3 agosto 2012, ha stabilito l’illegittimità della trasformazione di una parte del tetto dell’edificio in terrazza ad uso esclusivo proprio del proprietario del piano sottostante al tetto comune, in quanto tale attività, oltre a non essere riconducibile al diritto di sopraelevazione del proprietario dell’ultimo piano del condominio, realizza alterazione unilaterale della funzione e destinazione, di mera copertura e protezione delle sottostanti strutture, proprio del tetto sottostante.
Il principio di diritto che si ricava, dunque, dalla sentenza in commento è che il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune, può effettuare la trasformazione di una parte del tetto dell’edificio in terrazza ad uso esclusivo proprio, a condizione che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, restando così complessivamente mantenuta, per la non significativa portata della modifica, la destinazione principale del bene.

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Il principio di diritto che si ricava, dunque, dalla sentenza in commento è che il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune, può effettuare la trasformazione di una parte del tetto dell’edificio in terrazza ad uso esclusivo proprio, a condizione che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, restando così complessivamente mantenuta, per la non significativa portata della modifica, la destinazione principale del bene.
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