Criminalità informatica, confisca obbligatoria di beni e strumenti
Con la Legge 15 febbraio 2012 n. 12, recante “Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica” si è provveduto a innestare sul tronco originario dell’art. 240 c.p. una nuova ipotesi di confisca obbligatoria relativa ai beni e agli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati informatici previsti dal codice penale e cioè:
– accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter);
– detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso ai sistemi informatici o telematici (art. 615-quater);
– diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies);
– installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617-bis);
– falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617-ter);
– intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater);
– installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies);
– falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-sexies);
– danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis);
– danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter);
– danneggiamento di sistemi informatici e telematici, anche di pubblica utilità (artt. 635- quater e 635-quinquies)
– frode informatica (art. 640-ter) – frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies)
Oggetto di modifica anche il terzo comma del citato art. 240, dove è stato precisato che l’obbligo di confisca non opera nel caso in cui la cosa o il bene ovvero «lo strumento informatico o telematico» appartiene a persona estranea al reato anche in riferimento alla nuova ipotesi di ablazione introdotta al comma 1-bis. Ed in proposito val la pena evidenziare il probabile eccesso classificatorio in cui è caduto il legislatore nell’aver voluto a tutti i costi distinguere gli “strumenti informatici” dai beni e dalle cose oggetto di confisca, quasi si trattasse di entità fisiche non rapportabili al genus “cose”.
Peraltro nel terzo comma dell’art. 240 cod. pen. è stato altresì aggiunto un periodo in cui si stabilisce che, sempre nell’ipotesi di cui al n. 1-bis di nuova introduzione, si procede alla confisca obbligatoria anche nel caso di patteggiamento.
Criminalità informatica, confisca obbligatoria di beni e strumenti
Con la Legge 15 febbraio 2012 n. 12, recante “Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica” si è provveduto a innestare sul tronco originario dell’art. 240 c.p. una nuova ipotesi di confisca obbligatoria relativa ai beni e agli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati informatici previsti dal codice penale e cioè:
– accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter);
– detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso ai sistemi informatici o telematici (art. 615-quater);
– diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies);
– installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617-bis);
– falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617-ter);
– intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater);
– installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies);
– falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-sexies);
– danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis);
– danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter);
– danneggiamento di sistemi informatici e telematici, anche di pubblica utilità (artt. 635- quater e 635-quinquies)
– frode informatica (art. 640-ter) – frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies)
Oggetto di modifica anche il terzo comma del citato art. 240, dove è stato precisato che l’obbligo di confisca non opera nel caso in cui la cosa o il bene ovvero «lo strumento informatico o telematico» appartiene a persona estranea al reato anche in riferimento alla nuova ipotesi di ablazione introdotta al comma 1-bis. Ed in proposito val la pena evidenziare il probabile eccesso classificatorio in cui è caduto il legislatore nell’aver voluto a tutti i costi distinguere gli “strumenti informatici” dai beni e dalle cose oggetto di confisca, quasi si trattasse di entità fisiche non rapportabili al genus “cose”.
Peraltro nel terzo comma dell’art. 240 cod. pen. è stato altresì aggiunto un periodo in cui si stabilisce che, sempre nell’ipotesi di cui al n. 1-bis di nuova introduzione, si procede alla confisca obbligatoria anche nel caso di patteggiamento.
Recent posts.
La sentenza n. 16835 del 29 maggio 2026 della Corte di Cassazione offre l'occasione per tornare su un tema di grande rilievo teorico e pratico nell'ambito delle obbligazioni solidali passive: il rapporto tra l'azione di [...]
Quando un'impresa affida a un'altra lo svolgimento di un servizio, il confine tra un appalto pienamente legittimo e una somministrazione illecita di manodopera può risultare più sottile di quanto appaia. La sola esistenza di un [...]
L'intelligenza artificiale entra sempre più frequentemente negli studi legali come strumento di supporto alla ricerca e alla redazione degli atti, ma il suo utilizzo non può prescindere da un rigoroso controllo umano. Lo ribadisce con [...]
Recent posts.
La sentenza n. 16835 del 29 maggio 2026 della Corte di Cassazione offre l'occasione per tornare su un tema di grande rilievo teorico e pratico nell'ambito delle obbligazioni solidali passive: il rapporto tra l'azione di [...]
Quando un'impresa affida a un'altra lo svolgimento di un servizio, il confine tra un appalto pienamente legittimo e una somministrazione illecita di manodopera può risultare più sottile di quanto appaia. La sola esistenza di un [...]

