Scissione parziale e debiti tributari: la responsabilità è solidale e illimitata
La Sezione V della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 739 del 9 gennaio 2024, ha confermato il proprio precedente orientamento riguardante la responsabilità per i debiti fiscali relativi agli anni precedenti a un’operazione di scissione parziale.
In una scissione parziale, la responsabilità per i debiti fiscali degli anni precedenti all’operazione non è soggetta alle limitazioni applicate alle obbligazioni civili.
Di conseguenza, tutte le società coinvolte nella scissione sono solidalmente e illimitatamente responsabili per i debiti tributari, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnate durante l’operazione.
È importante notare che, mentre la normativa tributaria prevede una responsabilità solidale e illimitata per le società beneficiarie di una scissione parziale per i debiti tributari, la normativa civile prevede una responsabilità solidale della società beneficiaria limitata al valore del patrimonio netto assegnato.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 90/2018, ha confermato la validità di questa disparità di trattamento e il conseguente vantaggio per l’erario.
Il principio di diritto ribadito dalla Corte afferma che, nella scissione parziale, la responsabilità per i debiti fiscali degli anni precedenti si estende solidalmente e illimitatamente a tutte le società coinvolte, in linea con la necessità di garantire una facile riscossione dei tributi nel rispetto del principio di bilancio e dei criteri di adeguatezza e proporzionalità, come stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 90 del 2018.con la sentenza n. 90 del 2018.
Avv. Chiara Verdone

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La Sezione V della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 739 del 9 gennaio 2024, ha confermato il proprio precedente orientamento riguardante la responsabilità per i debiti fiscali relativi agli anni precedenti a un’operazione di scissione parziale.
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Di conseguenza, tutte le società coinvolte nella scissione sono solidalmente e illimitatamente responsabili per i debiti tributari, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnate durante l’operazione.
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