
Niente rimborso sull'Iva dei beni destinati ad attività esente
In materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), la dispensa stabilita dall’articolo 13, parte B, lettera c) della sesta direttiva 77/388/CEE si applica esclusivamente alla vendita di beni precedentemente acquistati per l’esercizio di un’attività esentasse ai sensi di tale articolo.
Questo è dovuto al fatto che l’IVA pagata all’acquisto iniziale di tali beni non è soggetta a diritto di detrazione.
Pertanto, non è previsto il rimborso dell’imposta pagata per l’acquisto di beni o servizi destinati esclusivamente all’esercizio di un’attività esentasse.
Questo riassume il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 34407 depositata l’11 dicembre 2023.
Il caso riguarda il ricorso presentato da una società contro il rifiuto tacito dell’Agenzia delle Entrate in risposta a una richiesta di rimborso dell’IVA. L’istante sosteneva che, in virtù dell’applicabilità dell’articolo 13, parte A, n. 1, lett. b) della direttiva CEE/77/388 del 1977, l’imposta relativa a forniture di beni e servizi destinati all’esercizio di attività esentasse, come nel settore sanitario, sarebbe rimborsabile.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo applicabile la disposizione della direttiva. L’Agenzia delle Entrate aveva impugnato la decisione, ma l’appello era stato respinto dalla Commissione Tributaria Regionale. Di conseguenza, l’Ufficio erariale aveva presentato un ricorso alla Corte di Cassazione, sostenendo la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 10 del DPR n. 633 del 1972.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo, annullando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e respingendo il ricorso introduttivo del giudizio.
La conclusione è che l’esenzione si applica solo alla rivendita di beni e servizi precedentemente acquistati per attività esentasse, confermando la non rimborsabilità dell’IVA per gli acquisti destinati a tali attività, come già stabilito in precedenti pronunce giuridiche.
Dott.ssa Chiara Verdone

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Questo è dovuto al fatto che l’IVA pagata all’acquisto iniziale di tali beni non è soggetta a diritto di detrazione.
Pertanto, non è previsto il rimborso dell’imposta pagata per l’acquisto di beni o servizi destinati esclusivamente all’esercizio di un’attività esentasse.
Questo riassume il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 34407 depositata l’11 dicembre 2023.
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La conclusione è che l’esenzione si applica solo alla rivendita di beni e servizi precedentemente acquistati per attività esentasse, confermando la non rimborsabilità dell’IVA per gli acquisti destinati a tali attività, come già stabilito in precedenti pronunce giuridiche.
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