Alunna cade dalle scale: è colpa della scuola?

La responsabilità della scuola nei confronti dei propri alunni ha natura contrattuale.

È, infatti, ormai principio consolidato che “in caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all’istituto, l’accoglimento della domanda di iscrizione determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità del discepolo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni” (Cass. Sez. Unite 27 giugno 2002, n. 9346).

Tuttavia, le scuole non sempre sono responsabili di eventuali danni subiti dagli studenti durante la permanenza nelle aree interne e adiacenti al plesso scolastico.

È quanto affermato, di recente, dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15190 del 30 maggio 2023.

Nel caso di specie, a seguito di una caduta dalle scale presenti all’interno della scuola, una studentessa aveva riportato una frattura alla gamba e pertanto, i genitori, in forza della richiamata giurisprudenza relativa alla natura contrattuale del rapporto esistente tra istituto scolastico e alunno/famiglia, chiedevano il risarcimento dei danni citando in giudizio la scuola nonché il Ministero dell’Istruzione.

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Il Tribunale adito, tuttavia, rigettava la domanda attorea; del medesimo avviso, anche la Corte d’Appello, che rilevava che nell’ipotesi di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità della scuola ha natura contrattuale e trova la sua ratio nella violazione dell’obbligo di vigilanza sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo.

Inoltre, non essendo state evocate “situazioni obiettive idonee ad agevolare il prodursi dell’evento dannoso”, né “particolari condizioni di pericolosità dei luoghi” e tenuto, altresì, conto che l’alunna non era in alcun modo affetta da patologia limitativa della deambulazione, il Giudice ha escluso la violazione da parte della scuola del dovere di vigilanza a cui è generalmente tenuta e pertanto ha ritenuto imputabile unicamente alla condotta distratta della studentessa l’evento dannoso.

Di conseguenza, la studentessa, ormai divenuta maggiorenne, proponeva ricorso per Cassazione, censurando la sentenza impugnata “per aver operato una indebita inversione dell’onere della prova, sul presupposto che, essendo stato da lei dimostrato il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, sarebbe spettato all’amministrazione convenuta, ai sensi degli articoli 1218 e 2697, secondo comma, c.c., dimostrare che aveva esattamente adempiuto all’obbligo di sorveglianza e che l’evento era stato quindi determinato da una causa ad essa non imputabile”.

Tuttavia, gli Ermellini hanno ritenuto che l’individuazione della regola di riparto dell’onere della prova operata dalla Corte d’Appello fosse stata compiuta correttamente in quanto spettava esclusivamente alla danneggiata dare prova della fonte del suo credito e del danno, nonché di allegare l’inadempimento o l’erroneo adempimento del noto obbligo di vigilanza gravante sulla scuola.

Pertanto, il ricorso veniva rigettato per infondatezza dei motivi di doglianza.

Dunque, la Corte di Cassazione ha di fatto confermato la decisione assunta dal primo giudice, affermando che, al fine di stabilire una responsabilità, è necessario individuare una colpa, non potendosi ritenere ammissibile alcuna forma di responsabilità oggettiva.

 

Dott.ssa Camilla Di Giammarco