Concorso degli amministratori senza delega nel reato di bancarotta fraudolenta

Con una recente sentenza (Cass. penale, Sez. V, 21.02.2023, n. 7384) la Cassazione ha stabilito il principio secondo cui “ai fini della configurabilità del concorso degli amministratori senza delega per omesso impedimento dell’evento, è necessario che, nel quadro di una specifica contestualizzazione delle condotte dell’amministratore delegato in rapporto alle concrete modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, emerga la prova, da un lato, dell’effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di “segnali di allarme” inequivocabili dai quali desumere l’accettazione del rischio – secondo i criteri propri del dolo eventuale – del verificarsi dell’evento illecito e, dall’altro, della volontà – nella forma del dolo indiretto – di non attivarsi per scongiurare detto evento”.

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La Suprema Corte è stata chiamata a decidere in ordine al ricorso presentato dall’imputato con il quale è stata dedotta la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Potenza (che aveva confermato la decisione del Giudice dell’udienza preliminare), la quale – confermando la condanna in capo all’appellante per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione – si sarebbe acriticamente conformata alla pronuncia di primo grado, senza minimamente analizzare le doglianze avanzate nell’atto di appello.

Gli Ermellini, infatti, hanno ritenuto che la Corte di Appello avesse adottato una motivazione del tutto generica, che rivela una totale mancanza di confronto con le censure sollevate dall’appellante che sono rimaste, dunque, del tutto prive di risposta da parte del Giudice di secondo grado.

La Corte territoriale ha, infatti, affidato la motivazione a poche affermazioni assertive circa il mancato pagamento del canone di affitto di ramo d’azienda e circa la presunta genericità dell’appello che, al contrario, come puntualmente lamentato nel ricorso, non aveva tale caratteristica. Ciò avrebbe imposto una risposta da parte della Corte di merito che verificasse la tenuta della sentenza di primo grado alla luce delle osservazioni critiche dell’appellante.

Inoltre, il ricorrente ha lamentato la carenza della motivazione della sentenza di secondo grado in ordine anche al coefficiente soggettivo della condotta imputata al ricorrente, dal momento che quest’ultimo era un amministratore senza delega della società, il che avrebbe imposto – come invocato nell’atto di appello – una riflessione specifica sul suo coinvolgimento psichico nelle condotte che gli vengono addebitate.

La Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso del ricorrente ed ha annullato con rinvio la gravata sentenza, onerando la Corte territoriale di colmare le lacune motivazionali e dare, dunque, compiuto riscontro ai motivi di appello.

Dott. Alessandro Lovelli