Processo troppo lungo: ho diritto al risarcimento del danno?
Al fine di allinearsi alle disposizioni comunitarie e costituzionali, il legislatore è intervenuto con la Legge n. 89/2001, c.d. “Legge Pinto”, la quale ha introdotto un procedimento nazionale al fine di salvaguardare il cittadino dall’irragionevole durata dei processi, senza che fosse necessario dover ricorrere agli organi della Giustizia Europea.
La Legge Pinto è stata modificata ed integrata per il tramite del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012, il c.d. “decreto Crescitalia”.
Tale legge prevede dei parametri fissi che identificano l’eccessiva durata del processo, sia per quel che riguarda il processo civile che per quel che concerne quello penale e amministrativo e tributario. Nello specifico, viene chiarito che il principio della ragionevole durata del processo viene leso se lo stesso eccede i 3 anni in primo grado, i 2 anni in secondo grado e 1 anno nel giudizio di legittimità.

Quanto ai rimedi che possono essere adottati in caso di eccessiva durata del processo, si evidenzia quanto segue.
Chiunque abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell’irragionevole durata del processo, ha diritto ad un’equa riparazione. E ciò vale sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche.
Occorre precisare che il danno economico derivante direttamente dall’eccessiva durata del processo, dovrà essere provato sia nella sua esistenza che nell’ammontare. Mentre, invece, per quel che concerne il danno non patrimoniale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno stabilito che, in relazione ad esso, vi è una presunzione di esistente, ragion per cui sarò la parte convenuta a dover dimostrare l’insussistenza dello stesso. (Cass. Civ., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1338).
Dott.ssa Ilaria Varì

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La Legge Pinto è stata modificata ed integrata per il tramite del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012, il c.d. “decreto Crescitalia”.
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Dott.ssa Ilaria Varì
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