Società occulta: cos'è e quali sono le responsabilità verso terzi
La società occulta è una società irregolare, non essendo iscritta al registro delle imprese, che si realizza tramite l’accordo dei soci i quali, nel costituirla attraverso un vincolo sociale (e non tramite atto costitutivo), stabiliscono che lo stesso debba avere carattere segreto.
Ad essere iscritto al registro delle imprese è il socio che agisce individualmente nell’interesse della società e tale esercizio dell’attività societaria, che si verifica nell’ambito delle società di persone, è un fenomeno che è stato definito dalla Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 settembre 2021, al n. 24633 come “situazione anomala”, in quanto realmente esistente, ma non esteriorizzata.
La società occulta è una creazione giurisprudenziale che dunque non trova fondamento espresso in nessuna norma del Codice civile. È necessario segnalare che, nonostante il presupposto fondamentale affinché il giudice possa ritenere tale una società occulta sia la mancata esteriorizzazione del rapporto societario, tuttavia è imprescindibile che vi sia la partecipazione di tutti i soci all’esercizio dell’attività societaria, finalizzata all’ottenimento di un risultato unitario, e che i conferimenti concorrano alla costituzione di un patrimonio comune, sottratto all’arbitraria disposizione da parte dei singoli soci – ex art 2256 c.c.– , nonché alle azioni esecutive esperibili dai creditori particolari del socio (ex artt. 2270 e 2305 c.c.).
L’aspetto che differenzia, invece, la società occulta dalle regole dell’ordinamento interno è il fatto che il socio agisca in nome proprio e non in nome dell’intera società occulta. (Cassazione civile sez. VI, 12/09/2016, n.17925)

Beneficiano degli utili eventualmente conseguiti dagli affari contratti dal socio in veste di imprenditore individuale anche gli altri soci partecipanti, mentre alle eventuali perdite d’esercizio sono tenuti a rispondere, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione, tutti i soci. Ciascun socio ha diritto ad essere tenuto al corrente di ogni questione riguardante la società occulta e di esercitarne il controllo.
La ratio della costituzione di una società occulta risiede nella limitazione della responsabilità illimitata dei soci, poiché l’unico patrimonio a risultare responsabile delle obbligazioni sociali è quello del socio che agisce come imprenditore individuale.
Nel caso di responsabilità verso soggetti terzi, l’art. 147 della legge fallimentare al comma 4 stabilisce che qualora risulti l’esistenza di soci occulti illimitatamente responsabili, dopo la dichiarazione di fallimento di una società, esso dovrà essere esteso anche a quest’ultimi.
Quindi, se dopo il fallimento di una società viene provata l’esistenza di un rapporto societario non palesato nei confronti dei terzi, ma esistente nei rapporti interni, il fallimento potrà essere esteso anche a quest’ultimi.
Discorso analogo è ripreso dal comma 5 dello stesso art. in riferimento all’estensione del fallimento in capo ai soci di una società occulta, a seguito della dichiarazione del fallimento di un imprenditore individuale di cui sia accertato che il suo operato sia riconducibile all’esistenza di un’attività di impresa. Lo scopo di questa disposizione è sanzionare l’esercizio scorretto dei poteri gestionali attribuendo una forma di responsabilità per i danni causati.
Gli elementi probatori del rapporto occulto possono essere il documento scritto in cui è stato formalizzato il rapporto sociale o in essenza elementi da cui desumere l’elemento soggettivo e oggettivo, ovvero l’intenzione dei soci di gestire un’attività economica organizzata e di goderne i risultati patrimoniali oppure la creazione di un fondo comune per l’esercizio di un’attività imprenditoriale.
Dott.ssa Veronica Venturi

Società occulta: cos'è e quali sono le responsabilità verso terzi
La società occulta è una società irregolare, non essendo iscritta al registro delle imprese, che si realizza tramite l’accordo dei soci i quali, nel costituirla attraverso un vincolo sociale (e non tramite atto costitutivo), stabiliscono che lo stesso debba avere carattere segreto.
Ad essere iscritto al registro delle imprese è il socio che agisce individualmente nell’interesse della società e tale esercizio dell’attività societaria, che si verifica nell’ambito delle società di persone, è un fenomeno che è stato definito dalla Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 settembre 2021, al n. 24633 come “situazione anomala”, in quanto realmente esistente, ma non esteriorizzata.
La società occulta è una creazione giurisprudenziale che dunque non trova fondamento espresso in nessuna norma del Codice civile. È necessario segnalare che, nonostante il presupposto fondamentale affinché il giudice possa ritenere tale una società occulta sia la mancata esteriorizzazione del rapporto societario, tuttavia è imprescindibile che vi sia la partecipazione di tutti i soci all’esercizio dell’attività societaria, finalizzata all’ottenimento di un risultato unitario, e che i conferimenti concorrano alla costituzione di un patrimonio comune, sottratto all’arbitraria disposizione da parte dei singoli soci – ex art 2256 c.c.– , nonché alle azioni esecutive esperibili dai creditori particolari del socio (ex artt. 2270 e 2305 c.c.).
L’aspetto che differenzia, invece, la società occulta dalle regole dell’ordinamento interno è il fatto che il socio agisca in nome proprio e non in nome dell’intera società occulta. (Cassazione civile sez. VI, 12/09/2016, n.17925)

Beneficiano degli utili eventualmente conseguiti dagli affari contratti dal socio in veste di imprenditore individuale anche gli altri soci partecipanti, mentre alle eventuali perdite d’esercizio sono tenuti a rispondere, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione, tutti i soci. Ciascun socio ha diritto ad essere tenuto al corrente di ogni questione riguardante la società occulta e di esercitarne il controllo.
La ratio della costituzione di una società occulta risiede nella limitazione della responsabilità illimitata dei soci, poiché l’unico patrimonio a risultare responsabile delle obbligazioni sociali è quello del socio che agisce come imprenditore individuale.
Nel caso di responsabilità verso soggetti terzi, l’art. 147 della legge fallimentare al comma 4 stabilisce che qualora risulti l’esistenza di soci occulti illimitatamente responsabili, dopo la dichiarazione di fallimento di una società, esso dovrà essere esteso anche a quest’ultimi.
Quindi, se dopo il fallimento di una società viene provata l’esistenza di un rapporto societario non palesato nei confronti dei terzi, ma esistente nei rapporti interni, il fallimento potrà essere esteso anche a quest’ultimi.
Discorso analogo è ripreso dal comma 5 dello stesso art. in riferimento all’estensione del fallimento in capo ai soci di una società occulta, a seguito della dichiarazione del fallimento di un imprenditore individuale di cui sia accertato che il suo operato sia riconducibile all’esistenza di un’attività di impresa. Lo scopo di questa disposizione è sanzionare l’esercizio scorretto dei poteri gestionali attribuendo una forma di responsabilità per i danni causati.
Gli elementi probatori del rapporto occulto possono essere il documento scritto in cui è stato formalizzato il rapporto sociale o in essenza elementi da cui desumere l’elemento soggettivo e oggettivo, ovvero l’intenzione dei soci di gestire un’attività economica organizzata e di goderne i risultati patrimoniali oppure la creazione di un fondo comune per l’esercizio di un’attività imprenditoriale.
Dott.ssa Veronica Venturi
Recent posts.
Nel panorama giudiziario italiano, il contenzioso tributario rappresenta da anni una delle principali “zavorre” della Corte di Cassazione. Una quota rilevante dei ricorsi iscritti ogni anno riguarda, infatti, controversie fiscali, con un impatto assai significativo [...]
Il dibattito sulla riforma istituzionale ha raggiunto un punto di snodo cruciale. Le posizioni contrapposte non riguardano solo la gestione del potere, ma toccano l'architettura stessa dello Stato e l'unità del Paese. Nell'ultimo appuntamento di [...]
Il delitto di riciclaggio, previsto dall’art. 648-bis c.p., si colloca tradizionalmente tra i reati contro il patrimonio mediante frode, ma presenta una spiccata dimensione plurioffensiva, in quanto volto a tutelare non solo il patrimonio in [...]
Recent posts.
Nel panorama giudiziario italiano, il contenzioso tributario rappresenta da anni una delle principali “zavorre” della Corte di Cassazione. Una quota rilevante dei ricorsi iscritti ogni anno riguarda, infatti, controversie fiscali, con un impatto assai significativo [...]
Il dibattito sulla riforma istituzionale ha raggiunto un punto di snodo cruciale. Le posizioni contrapposte non riguardano solo la gestione del potere, ma toccano l'architettura stessa dello Stato e l'unità del Paese. Nell'ultimo appuntamento di [...]

