Agenzia delle Entrate iscrive su bene del contribuente ipoteca illegittima: che accade?
Il caso esaminato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 3034/2019 riguarda l’ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate ha iscritto ipoteca sull’immobile del contribuente senza prima avere provveduto a notificare al predetto la comunicazione di cui all’articolo 77 comma 2 bis D.L. 70/2011.
Ed infatti, nel quadro delineato, il D.P.R. n. 602 del 1973, articolo 77 , comma 2 bis, introdotto con il D.L. n. 70 del 2011, obbliga l’agente della riscossione a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1.

Secondo gli Ermellini: <la predetta norma non “innova” – se non sul piano formale – la disciplina dell’iscrizione ipotecaria, ma ha (anche e prima ancora) una reale “valenza interpretativa”, in quanto esplicita in una norma positiva il precetto imposto dal rispetto del principio fondamentale immanente nell’ordinamento tributario che prescrive la tutela del diritto di difesa del contribuente mediante l’obbligo di attivazione da parte dell’amministrazione del “contraddittorio endoprocedimentale” ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente medesimo>. <Principio il cui rispetto è dovuto da parte dell’amministrazione indipendentemente dal fatto che ciò sia previsto espressamente da una norma positiva e la cui violazione determina la nullità dell’atto lesivo che sia stato adottato senza la preventiva comunicazione al destinatario>.
Quindi con la sentenza in parola è stato sancito il seguente principio di diritto: <L’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell’obbligo che incombe all’amministrazione di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo. Tuttavia in ragione della natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l’illegittimità (Cass., SU, 18 settembre 2014, n. 19667)>.
In sostanza a fronte di una iscrizione ipotecaria eseguita dall’Agenzia delle Entrate sia pure illegittimamente, poiché adottata in violazione di norme di legge, la relativa cancellazione deve essere ordinata dal Giudice e l’iscrizione sia pure illegittima conserva la propria efficacia fino a quando il Giudice – su istanza del contribuente stesso – non ne abbia ordinato la cancellazione accertandone la illegittimità.
Avv. MARIA RAFFAELLA TALOTTA

Agenzia delle Entrate iscrive su bene del contribuente ipoteca illegittima: che accade?
Il caso esaminato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 3034/2019 riguarda l’ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate ha iscritto ipoteca sull’immobile del contribuente senza prima avere provveduto a notificare al predetto la comunicazione di cui all’articolo 77 comma 2 bis D.L. 70/2011.
Ed infatti, nel quadro delineato, il D.P.R. n. 602 del 1973, articolo 77 , comma 2 bis, introdotto con il D.L. n. 70 del 2011, obbliga l’agente della riscossione a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1.

Secondo gli Ermellini: <la predetta norma non “innova” – se non sul piano formale – la disciplina dell’iscrizione ipotecaria, ma ha (anche e prima ancora) una reale “valenza interpretativa”, in quanto esplicita in una norma positiva il precetto imposto dal rispetto del principio fondamentale immanente nell’ordinamento tributario che prescrive la tutela del diritto di difesa del contribuente mediante l’obbligo di attivazione da parte dell’amministrazione del “contraddittorio endoprocedimentale” ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente medesimo>. <Principio il cui rispetto è dovuto da parte dell’amministrazione indipendentemente dal fatto che ciò sia previsto espressamente da una norma positiva e la cui violazione determina la nullità dell’atto lesivo che sia stato adottato senza la preventiva comunicazione al destinatario>.
Quindi con la sentenza in parola è stato sancito il seguente principio di diritto: <L’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell’obbligo che incombe all’amministrazione di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo. Tuttavia in ragione della natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l’illegittimità (Cass., SU, 18 settembre 2014, n. 19667)>.
In sostanza a fronte di una iscrizione ipotecaria eseguita dall’Agenzia delle Entrate sia pure illegittimamente, poiché adottata in violazione di norme di legge, la relativa cancellazione deve essere ordinata dal Giudice e l’iscrizione sia pure illegittima conserva la propria efficacia fino a quando il Giudice – su istanza del contribuente stesso – non ne abbia ordinato la cancellazione accertandone la illegittimità.
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