Difendere il patrimonio: posso ricorrere al trust familiare?

Ricorrono sempre più spesso nel nostro ordinamento situazioni che si connotano per essere apparentemente simili alla simulazione ma che non presentano gli aspetti sostanziali di questa. Fra essi, il trust è fra i più moderni.

Nato negli ordinamenti anglosassoni ed introdotto in Italia con la L. 16.10.1989, n. 364, il trust è un istituto in forza del quale il soggetto che lo costituisce, c.d. settlor, pone dei beni “sotto il controllo” di un trustee, ossia di un amministratore fiduciario, affinché questi amministri, gestisca o disponga dei beni conferiti nel trust secondo le disposizioni impartite dal costituente, agendo nell’interesse di un terzo, che può essere lo stesso costituente (c.d trust con beneficiari), ovvero in funzione della realizzazione di un fine specifico, definito sempre dal costituente (c.d. trust di scopo).

Inizialmente introdotto a tutela di situazioni transfrontaliere (trust costituiti all’estero in cui venivano conferiti beni siti in Italia), questo strumento è oggi ampiamente riconosciuto anche a livello puramente “interno”, prestandosi come alternativa ai più vetusti istituti, quale ad esempio il fondo patrimoniale.

Peculiarità del trust è l’impossibilità di aggredire i beni ivi conferiti, seppur intestati al trustee, che dunque non sono attaccabili dai creditori di questo in quanto non fanno parte del suo patrimonio, bensì costituiscono una massa da esso distinta: è il fenomeno della c.d. segregazione patrimoniale.

In particolare, il trust detto “familiare” sfrutta tale segregazione patrimoniale ai fini della educazione dei figli e, più in generale, della soddisfazione delle esigenze familiari.

Ecco come il trust può venire a costituire un patrimonio separato e autonomo – non aggredibile dai creditori del settler, né da quelli dei beneficiari, né tantomeno, come detto, da quelli del trustee – con un vantaggio ulteriore rispetto al fondo patrimoniale che rimane, invece, attaccabile dai (soli) creditori “della famiglia”.

Tuttavia, a questo principio generale si deroga nel caso in cui la costituzione del trust avviene in seguito all’insorgere di un debito nei confronti di terzi: il verificarsi di questa particolare situazione comporta l’esercizio dell’azione revocatoria da parte dei creditori dal momento che – come chiarito dalla Cassazione con la sentenza del 3 agosto 2017, n. 3 – il trust familiare è un atto a titolo gratuito che non prevede alcuna controprestazione da parte dei familiari a beneficio dei quali esso è stato costituito.

Pertanto, proprio da questa gratuità della costituzione del trust discende la possibilità di esercizio dell’azione revocatoria in capo ai terzi creditori.

Dott. Alessandro Lovelli