REVOCATORIA DELLA VENDITA POSSIBILE CON LA SOLA DOMANDA DI MANTENIMENTO

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in materia di diritto di famiglia, sancendo il principio secondo il quale per disporre la revocatoria di un contratto di vendita è sufficiente il solo avanzamento della domanda di mantenimento, senza che sia necessaria la presenza di un provvedimento del giudice.

La pronuncia trae origine da una vicenda familiare nella quale il padre, al fine di sottrarre beni alle pretese della ex moglie aveva stipulato un contratto di compravendita con un terzo avente ad oggetto un immobile.

Sia in primo grado, sia in appello, i giudici avevano rigettato le pretese della madre affermando che la revocatoria del contratto di vendita dell’immobile non fosse possibile poiché nel caso specifico mancavano le prove della simulazione assoluta e anzi era stata dimostrata la volontà e la buona fede delle parti nella sottoscrizione di tale negozio giuridico. Nessuna prova vi era inoltre del dolo specifico di arrecare un danno ai creditori nella stipula di tale contratto e inoltre, in base al ragionamento dei giudici, il credito in questione, vantato dalla madre nei confronti dell’ex marito, non era neanche sorto poiché mancava a tutti gli effetti un provvedimento giurisdizionale che lo sancisse in via effettiva, essendo stata avanzata solamente una mera domanda.

Tali conclusioni sono state completamente ribaltate dalla Corte di Cassazione, con Sentenza n. 25857/2020 depositata il 16.11.2020, la quale, come sopra anticipato, sposando le argomentazioni della ricorrente, ha affermato il principio in base al quale basta la sola presentazione della domanda di mantenimento ai figli, a patto che questa venga presentata antecedentemente al negozio giuridico avente ad oggetto l’alienazione di un bene, (in questo caso la compravendita di un immobile) per dare l’ok alla revoca dello stesso.

Se dunque la richiesta è precedente al negozio giuridico in questione, ai fini della revocatoria dello stesso, è ininfluente la presenza di un provvedimento giurisdizionale che lo affermi, essendo sufficiente il solo avanzamento della stessa.

In secondo luogo, spostando l’attenzione sulla responsabilità dell’acquirente, non serve dimostrare che questi ha aderito alla frode dei creditori, agendo quindi con il dolo specifico di arrecare un danno a questi (nel caso specifico i familiari), ma è sufficiente che esso sia consapevole che tale azione comporta un pregiudizio agli interessi dei creditori.

 

Francesco Stella

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