La nullità delle fideiussioni omnibus conformi allo schema predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana.

ottobre 19th, 2020|Articoli, Diritto civile|

La fideiussione omnibus rappresenta uno strumento notevolmente utilizzato nell’ambito della prassi finanziaria, la cui peculiarità risiede nella particolare ampiezza del suo oggetto, costituito da una garanzia estesa a tutte le obbligazioni, presenti e future, del debitore, differendo dunque dalla fideiussionedi tipo ordinario, nell’ambito della quale la garanzia risulta essere, al contrario, limitata ad uno specifico debito preliminarmente determinato. 

Proprio in virtù della peculiarità e dell’ampia diffusione di tale fattispecie contrattuale, la stessa è divenuta oggetto di un insidioso dibattito inerente al profilo della legittimità del modello contrattuale standard predisposto per tale tipologia contrattuale dall’Associazione Bancaria Italiana in relazione alla legislazione Antitrust. In particolare, preme preliminarmente segnalare come, nell’aprile del 2003, l’A.B.I. abbia previsto l’introduzione di uno schema contrattuale standard per la stipulazione di contratti di fideiussione omnibus, costituito da tredici articoli, aventi ad oggetto la definizione dei diritti e degli obblighi della banca creditrice e del soggetto che presta garanzia. Appare opportuno evidenziare come la periodica emanazione di schemi di contratti di fideiussione rappresenti per l’A.B.I. una consolidata prassi, finalizzata ad agevolare la predisposizione da parte degli istituti di credito di tale tipologia di contratti, tramite la ricezione delle indicazioni emergenti dalla prassi negoziale, nonché dalla dottrina e dalla giurisprudenza dominanti. 

Tuttavia, l’introduzione di tale specifico modello di contratto standard del 2003 ha dato luogo ad una serie di perplessità in ordine alla conformità di talune delle clausole in esso contenute rispetto alla disciplina di cui alla Legge del 10 ottobre 1990, n. 287, recante Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” (meglio nota con la denominazione di “Legge Antitrust).  

In particolare, dopo aver previamente inviato apposita comunicazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato conformemente al disposto dell’art. 13 della Legge 287/1990, la Banca d’Italia ha avviato un procedimento istruttorio al fine di realizzare una verifica in ordine ad alcune previsioni contenute all’interno del suindicato schema contrattuale predisposto dall’A.B.I., ritenute suscettibili di restringere la concorrenza nel settore dei servizi bancari. Tale procedimento istruttorio risulta essersi concluso con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 denominatoA.B.I. – Condizioni generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, il quale statuisce espressamente che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’A.B.I. per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”. 

Per quanto concerne le disposizioni di cui ai suindicati articoli 2, 6 ed 8 dello schema contrattuale in oggetto, è strettamente necessario analizzare brevemente il contenuto delle stesse. 

In primo luogo, per quanto concerne la disposizione di cui all’art. 2 dello schema contrattuale predisposto dall’A.B.I., è opportuno segnalare come lo stesso contenga una clausola che suole essere denominata “di reviviscenza”, la quale prevede la “reviviscenza” della garanzia dopo l’estinzione del debito principale e impegna il fideiussore a tenere indenne la banca da vicende successive all’avvenuto adempimento. 

In secondo luogo, la disposizione di cui all’art. 6 dello schema contrattuale in esame contiene una clausola che prevede che i diritti derivanti alla banca dal contratto di fideiussione non siano in alcun modo soggetti agli obblighi di preventiva escussione del debitore e/o del fideiussore entro i termini di cui all’art. 1957 c.c. (il quale, giova ricordare, prevede che il creditore debba proporre le sue istanze contro il debitore entro il termine di sei mesi). 

Infine, la disposizione di cui all’art. 8 dello schema contrattuale in esame contiene una clausola, denominata di sopravvivenza, la quale prevede che la garanzia prestata risulta essere completamente insensibile agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è obbligato nei confronti della banca, sancendo espressamente la permanenza della stessa anche nell’ipotesi di eventuale invalidità del rapporto principale.  

Le sopraindicate clausole rientrano dunque nell’ambito del giudizio di contrarietà alla disposizione di cui all’art. 2, comma 2, della Legge n. 287/90 espresso dalla Banca d’Italia all’interno del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, il quale evidenzia espressamente come le stesse abbianolo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”. 

Tuttavia, nonostante il citato provvedimento della Banca d’Italia, n. 55 del 2005, censuri, ormai da ben quindici anni, la nullità delle suindicate clausole di cui agli artt. 2, 6 ed 8 dello schema A.B.I., è opportuno segnalare come l’utilizzazione dei moduli redatti in conformità del modello esaminato sia ancora notevolissima, come emblematicamente palesato dal caso di specie. Per quanto concerne le conseguenze che l’adozione dello schema contrattuale predisposto dall’A.B.I. determina relativamente ai contratti di fideiussione omnibus allo stesso conformi, è opportuno segnalare sia riscontrabile la presenza di due differenti orientamenti giurisprudenziali. Il primo di tali orientamenti ritiene che la presenza delle suindicate clausole all’interno del contratto di fideiussione omnibus determini l’invalidità dell’intero assetto contrattuale, comportando dunque una nullità di carattere assoluto. Il secondo orientamento, avvalorato inoltre dalla più recente pronuncia in materia – contemplato all’interno della sentenza n. 24044 della Corte di Cassazione, Sez. – ritiene che sia riscontrabile una nullità di carattere soltanto parziale, limitata dunque alle suindicate clausole contrarie alla legislazione Antitrust e non destinata a compromettere l’intero assetto degli interessi in gioco.  

In virtù della potenziale configurabilità di tali differenti tipologie di conseguenze e della relativa esperibilità delle due azioni corrispondenti, risulta essere particolarmente auspicabile l’intervento di una pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte che possa porre rimedio alla situazione di incertezza attualmente riscontrabile in merito alla tipologia di nullità configurabile per le clausole esaminate.  

Dott.ssa Hilary Francesca Vitale

Fonte foto: database freepik