Il costo degli oneri assicurativi rientra nel calcolo del taeg

ottobre 21st, 2020|Articoli, Diritto civile|

La sentenza n. 1101/2019  emessa dal Tribunale di Ivrea in data 19.12.2019 e pubblicata il giorno 23.12.2019, affronta una tematica che è di particolare interesse giuridico. 

Nel caso di specie, parte attrice ha citato in giudizio l’istituto di credito con il quale, nell’anno 2007, aveva stipulato un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, in quanto riteneva che lo stesso prevedesse un TAEG superiore alla soglia di usura legalmente prevista. 

Tale convincimento era fondato sulla circostanza che, considerando anche la polizza assicurativa stipulata contestualmente al suddetto contratto, il tasso di interesse applicato superava il 17%, a fronte di un tasso soglia trimestrale pari al 16,40% 

Conseguentemente parte attrice assumeva la gratuità del contratto di finanziamento, atteso che le pattuizioni contrattuali erano usuraie; ciò anche in considerazione della circostanza che, con riferimento a tale tipologia di contratto, stando a quanto emerge dalla lettura del DPR 180 del 05.01.1950, l’assicurazione sulla vita è obbligatoria. 

L’attore, dunque, nel merito, chiedeva che la Banca venisse condannata alla restituzione delle somme dalla stessa indebitamente percepite, comprensive di: interessi indebitamente versati, spese per commissioni bancarie ed intermediazione finanziaria, premio assicurativo, oltre che gli interessi legali dalla data dell’estinzione del finanziamento al saldo, alla rivalutazione monetaria, oltre l’eventuale danno arrecato. Infine, si riservava espressamente di formulare ulteriori eccezioni e deduzioni nel corso del giudizio. 

Parte convenuta, invece, in via preliminare di merito richiedeva di accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione decennale della domanda in questione; nel merito chiedeva, invece, di respingere tutte le domande, eccezioni e pretese formulate da controparte. 

I Giudici di prime cure hanno rigettato tale eccezione preliminare di merito, sul presupposto che la prescrizione della domanda di restituzione delle somme indebitamente percepite inizia a decorrere dalla data in cui scade l’ultima rata, in considerazione del fatto che il pagamento dei ratei è un’obbligazione unica, pertanto il relativo debito scade nel momento in cui giunge a scadenza l’ultima rata. 

Pertanto, la prescrizione della suddetta domanda è decennale e decorre dalla corresponsione dell’ultima rata. 

Sulla questione di merito, invece, i Giudici riconoscevano che il contratto di finanziamento stipulato tra le parti del giudizio prevedesse un tasso superiore alla soglia vigente per il periodo di riferimento e, conseguentemente dichiaravano la nullità parziale del contratto oggetto di causa. In aggiunta a ciò, parte convenuta veniva condannata alla restituzione di quanto illegittimamente percepito. 

La motivazione sulla base della quale è stata presa la decisione sopra narrata è la seguente: la Legge 108/1996 stabilisce che, al fine di contrastare il fenomeno dell’usura nel calcolo della soglia del TAEG devono essere prese in considerazione “Tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito” , ovvero: “Tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito” 

Dunque, nel caso di specie, per il Giudice, alla luce della natura obbligatoria della polizza assicurativa prevista, il suo collegamento al contratto di finanziamento e la sua contestualità della stipulazione dei due contratti, il costo degli oneri assicurativi deve essere considerato nel calcolo del TAEG. 

Dott.ssa Ilaria Varí

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